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Licenziamento per scarso rendimento

Quella del licenziamento del licenziemento per scarso rendimento è di certo un argomento annoso e controverso.

Qualche giorno fa il Tribunale di Pisa si è pronunciato su un caso di licenziamento per scarso rendimento, individuandone alcuni interessanti profili.

Il lavoratore in questione aveva impugnato il licenziamento adducendo come giustificazione il fatto di aver tentato in ogni modo di svolgere al meglio la propria prestazione professionale, lamentato in modo generico la sussistenza della giusta causa legittimante il licenziamento senza in nessun modo contestare nel merito quanto indicato dall’azienda nella lettera di licenziamento circa i tempi di lavorazione non rispettati e circa il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal datore.

Il datore di lavoro, invece, da canto suo aveva dimostrato la sussistenza dello scarso rendimento che secondo le disposizioni di Legge è legittimamente configurabile quando :

– che vi sia un significativo scostamento tra i tempi di lavoro prescritti per la lavorazione e quelli realmente effettuati dal lavoratore;
– che la prestazione resa sia al di sotto della media di attività degli altri addetti alle medesime mansioni.

C’è da sottolineare come nelle contestazioni disciplinari che l’azienda aveva recapitato al lavoratore prima del licenziamento aveva indicato sia i giorni in cui il lavoratore non aveva rispettato le medie delle lavorazioni, sia quali fossero le medie medesime prese a riferimento. Inoltre, aveva fornito al lavoratore una chiara indicazione delle tempistiche previste per svolgimento delle lavorazioni medesime, ponendo a confronto la prestazione del ricorrente con quella dei propri colleghi, ed evidenziando la sproporzione sussistente fra gli stessi in termini di tempistiche.

Dimostrato tutto quanto sopra esposto, il giudice del lavoro ha statuito che «lo scarso rendimento del ricorrente, protratto e significativo» si pone a fondamento della giusta causa del licenziamento poiché idoneo a far venir meno la «fiducia del datore di lavoro in merito all’esatto adempimento per il futuro» delle prestazioni.

Inoltre, il Tribunale Toscano ha specificato che il licenziamento intimato per scarso rendimento è legittimo qualora sia provata, tenendo conto della attività lavorativa resa dal lavoratore nel suo insieme, la «violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente», derivante dal discostamento tra gli obiettivi fissati per il singolo lavoratore dai programmi di produzione e quanto lo stesso abbia effettivamente realizzato in un determinato periodo «tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti».

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