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Mancata consegna buste paga e/o infedele registrazione

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 22 co. 7 (Capo IV) ha riformulato gli importi sanzionatori in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, o di omissione o inesattezze nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, andando così a modificare l’art. 5 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4. Nel secondo periodo dell’art. 22, co. 7 del Decreto Legislativo in commento è specificato che “se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero ad un periodo superiore a sei mesi, la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro.

Eroga parziale
– Tuttavia, al terzo periodo dell’articolo appena menzionato è stata introdotta una deroga “parziale” alle suddette sanzioni, che scatta nell’ipotesi in cui il datore di lavoro adempia alla consegna del prospetto paga tramite la consegna di una copia del Libro Unico del Lavoro (LUL). In tali casi, infatti, anziché l’applicazione del suddetto impianto sanzionatorio, trova attuazione esclusivamente l’art. 39, co. 7 del D.L. n. 112/2008 (convertito nella L. n. 133/2008).

A tal proposito, occorre ricordare che anche quest’ultima diposizione normativa è stata recentemente modificata sempre dal D.Lgs. n. 151/2015, il quale all’art. 22, co. 5 così recita “Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero a un periodo superiore a sei mesi, la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.

Ciò vale, tuttavia, per le ipotesi in cui il datore di lavoro, avvalendosi della facoltà di consegnare al lavoratore copia del LUL, ometta alcune registrazioni o le effettui in maniera infedele. In tal caso andrà applicata unicamente la sanzione prevista per le registrazioni sul LUL e non quella per l’inesattezza del prospetto di paga. Diversamente, ove lo stesso ometta di consegnare la copia del LUL all’atto della corresponsione della retribuzione, non essendosi avvalso, di fatto, della facoltà contemplata dal comma 5 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, non avrà assolto agli obblighi previsti dalla l. n. 4/1953 ed andrà conseguentemente incontro alla sanzione contenuta nel nuovo art. 5 della medesima Legge.

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