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Stop ai contratti a progetto

Il governo ha approvato ieri in via definitiva i decreti attuativi sul contratto a tutele crescenti e sui nuovi ammortizzatori sociali che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, la legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento all’inizio di dicembre.

Il governo ha anche approvato in via preliminare i decreti attuativi che riguardano i congedi parentali e di maternità e i nuovi tipi di contratto. Questi ultimi due decreti ora dovranno passare all’esame delle Camere che daranno un parere non vincolante prima dell’approvazione definitiva da parte del governo.

In breve cosa cambia in ordine alle tipologie contrattuali

Associazione in partecipazione
I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro non saranno più possibili. Quelli in essere sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Contratti di collaborazione
I contratti di collaborazione anche a progetto restano vigenti soltanto per le:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

A partire dal primo gennaio 2016 saranno eliminati i contratti a progetto. Durante il 2015 non potranno essere stipulati dei nuovi contratti a progetto: quelli ancora in vigore rispetteranno comunque la scadenza naturale.

Dall’1 gennaio 2016 i contratti a progetto potranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato grazie ad alcune agevolazioni.

Altre tipologie contrattuali
Non sono stati modificati i contratti a tempo determinato (che fra proroghe e rinnovi dal maggio del 2014 non possono comunque superare i 36 mesi) e il lavoro a chiamata.
Per quanto riguarda l’apprendistato, saranno ridotti i costi per le aziende, con lo scopo di incentivarne l’utilizzo.Dal 1° gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

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