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Trattamento previdenziale delle unioni civili e delle convivenze di fatto

PREMESSA
la legge 76/2016 ha definito :

  le unioni civili come due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni;
  le convivenze di fatto due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi e di assistenza reciproca.

La circolare INPS n. 66 del 31/03 ha chiarito che:
Dal punto di vista previdenziale per le  unioni civili la legge dispone una completa equiparazione, ai fini normativi e regolamentari, con il rapporto di coniugio , con la conseguente estensione di tutte le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile (come se fosse un familiare coadiuvante).

Al contrario la copertura previdenziale non si estende al convivente di fatto il quale, dal momento che questi non viene in nessun modo equiparato al coniuge e non possiede neanche lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare.

Pertanto, il convivente di fatto, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.

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