Approfondisco oggi questa interessante tipologia di contratto, da cui derivano interessanti scenari per le aziende che vogliano inserire nel proprio organico soggetti over 30 percettori del sostegno di disoccupazione ( o mobilità ).
Faccio due premesse importanti :
– quella dell’apprendistato è forse la unica vera ” agevolazione ” contributiva di cui oggi l’imprenditore può di fatto disporre;
– in realtà non è corretto parlare di agevolazione contributiva, dato che nel caso dell’apprendistato si parla di un vero e proprio regime contributivo ridotto; con la conseguenza che per fruire dello “sconto sui contributi” non è necessaria autorizzazione alcuna, nè tanto meno una verifica in ordine alla disponibilità dei fondi.
Storicamente l’apprendistato è stato destinato a soggetti che non abbiano compiuto l’età anagrafica di 30 anni. Con questa tipologia contrattuale, invece, la platea dei beneficiari si amplia. Vediamo in dettaglio.
Il testo unico dei contratti consente infatti il ricorso all’apprendistato professionalizzante per l’assunzione di soggetti di qualsiasi età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale attraverso l’acquisizione di competenze nuove e aggiuntive rispetto a quelle già possedute.
Concentrandoci sul caso ben più frequente della percezione della NASPI ( indennità di disoccupazione ), è sufficiente che il candidato abbia presentato istanza per la fruizione del sussidio e che la stessa sia stata accolta, non essendo invece richiesto che sia materialmente iniziata l’erogazione del sussudio da parte dell’inps.
Quali le aliquote contributive ( giusto per memoria si ricorda che l’aliquota ordinaria si attesta sul 38-39 % ) :
- A) Aziende con almeno 10 dipendenti :
Aliquota contributiva del 10%
- B) Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti, l’aliquota è pari a:
1,5% nel 1° anno di contratto;
3,0% nel 2° anno di contratto;
10% negli anni successivi.
In caso di contratto a tempo pieno, il risparmio contributivo può arrivare a circa 20.000 euro nel corso di un triennio.
La durata del contratto di apprendistato è quella prevista dai CCNL applicati in azienda ( generalmente 24/36 mesi ).
In ordine alla formazione, è specificato che il datore di lavoro può esimersi dall’erogare all’apprendista over 30 la formazione di base e quella trasversale, nel caso in cui al lavoratore sia stata erogata in precedenti esperienze lavorative questo tipo di formazione; ne consegue che il percorso formativo riguarderà solo la formazione professionalizzante necessaria alla riqualificazione del neo-assunto.
In ultimo, ci si chiede se un lavoratore già qualificato possa essere “ri-assunto” con contratto di apprendistato; il Ministero del lavoro chiarisce che :
E’ ben possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa e/o con un contratto a termine possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale purchè l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita. [..] occorre valutare se, nell’ambito del nuovo piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.
Questa valutazione richiede un’analisi specifica caso per caso.