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CONCESSIONE DI UN PRESTITO AL PROPIO DIPENDENTE

Il datore di lavoro è una figura che può accogliere la richiesta del proprio dipendente o collaboratore a fornire somme di denaro e pattuire la loro restituzione, anche a fronte della corresponsione di interessi, tuttavia ci sono una serie di puntuali limitazioni che bisogna prendere in considerazione.

La concessione di un prestito in denaro al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro – ad un tasso inferiore a quello di mercato – si configura come un fringe benefit.

Tale concessione presenta il vantaggio di godere di un particolare regime fiscale e contributivo, ecco il motivo per il quale, i datori di lavoro soprattutto in periodo economico particolarmente critico sono ben propensi di venire incontro alle esigenze dei propri lavoratori.

Per ciò che riguarda le agevolazioni sui prestiti concessi al dipendente, la lett.b), co.4, art.51, TUIR, prevede che, in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Con riferimento alla gestione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti, è necessario approfondire due aspetti particolari:

  • le condizioni di applicazione dell’agevolazione fiscale e contributiva;
  • l’applicazione delle ritenute fiscali mese per mese e a conguaglio.

 

I fringe benefit sono beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, quali incentivi e parte della remunerazione, che si sommano a quella di tipo monetario. Tra questi troviamo anche i prestiti, come disciplinato dal TUIR.

Le erogazioni dal valore non superiore ai 258,23 euro non sono conteggiate nel reddito del lavoratore, mentre per importi superiori si ha un conteggio totale, vale a dire per intero e non solo della parte eccedente la soglia suddetta.

Dicevamo che anche i prestiti concessi dal datore di lavoro o per i quali il datore di lavoro ha stipulato accordi/convenzioni con l’istituto di credito, perché il dipendente possa accedere al finanziamento a condizioni agevolate, rientrano tra i fringe benefit.

Come si tassano i prestiti ai dipendenti
Da un punto di vista fiscale, va tassato solamente il 50% tra il tasso di interesse concesso al lavoratore e il tasso ufficiale di sconto, ovvero quello mediamente praticato al momento della stipula o alla fine di ciascun anno.

Facciamo un esempio: se il tasso mediamente applicato sul mercato sui prestiti omologhi a quello concesso al dipendente è del 3% e il datore di lavoro lo eroga all’1%, la differenza tassabile è pari all’1% sull’intero finanziamento, dato da

(3% – 1%)/2. Questo vale anche nel caso di concessione di un prestito a tasso zero : il differenziale sarà calcolato tra il TUS e lo zero.

IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO STORICO : al momento il TUS è pari a zero per cui IN NESSUN CASO LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI GENERA ALCUNA FORMA DI TASSAZIONE IN CAPO A CHI LO EROGA O CHI LO RICEVE.

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