APPRENDISTATO PER LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
1. Introduzione
L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo che consente ai lavoratori di acquisire competenze professionali attraverso un percorso strutturato di formazione e lavoro.
Notoriamente questo tipo di contratto è rivolto a persone che non abbiano compiuto i trent’anni di età .
Tuttavia è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza alcun limite di età , i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, c.4, D. Lgs.81/2015; circ. INPS 14 novembre 2018 n. 108).
In caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al reinserimento al lavoro di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, la formazione trasversale deve essere coerente con la qualifica da acquisire, ma, trattandosi di soggetti con esperienza pregressa, è spesso limitata alle competenze tecnico-professionali richieste per il ruolo.
L’agevolazione spetta per i soggetti che stiano già materialmente percependo la NASPI, la DISCOLL o l’indennità speciale di disoccupazione edile ( non essendo sufficiente la circostanza di aver semplicemente inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento).
2. Requisiti Oggettivi
• Forma del contratto: deve essere redato in forma scritta, con indicazione chiara del piano formativo individuale.
• Durata: secondo quanto previsto dal CCNL applicato, generalmente 36 mesi ;
• Retribuzione: quella prevista contratti collettivi di lavoro (CCNL) con possibilitĂ di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello di qualificazione o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale ridotta rispetto a quella finale.
E’ necessaria la presenza di un tutor o referente aziendale e la redazione/compilazione di un Piano formativo individuale (PFI) dell’apprendista che riporta i temi della formazione che sarà impartita insieme con un Registro della formazione, in cui annotare le attività svolte per il raggiungimento della qualificazione.
Il datore di lavoro può prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, con l’obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale.
Vale quanto sancito dal CCNL di appartenenza in ordine agli eventuali requisiti del tutor aziendale, agli eventuali vincoli per i livelli di inquadramento, al periodo di prova, all’orario di lavoro, al preavviso ed alle ferie.
3. Ambito di Applicazione
Il contratto di apprendistato professionalizzante per lavoratori in NASPI è applicabile in tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati.
Da sottolineare come, per questa tipologia, al rapporto di lavoro si applichi la disciplina di generale in materia di licenziamenti individuali e non quella speciale prevista per gli apprendisti. Ciò significa che non è ammesso il recesso “ad notum” al termine del periodo di apprendistato, dovendo sussistere sempre una giusta causa o un giustificato motivo.
4. Agevolazioni e Incentivi per i Datori di Lavoro
In linea di massima la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al della retribuzione imponibile ai fini Conclusioni
Il contratto di apprendistato per percettori di Naspi si conferma uno strumento efficace per favorire l’integrazione tra formazione e lavoro, supportando sia i giovani che i lavoratori disoccupati nel trovare opportunità stabili e qualificate. Le agevolazioni e gli incentivi collegati, in particolare per i percettori di NASpi, lo rendono un’opzione conveniente anche per i datori di lavoro per reinserire nelle proprie aziende lavoratori già in possesso di una propria professionalità .
