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Bonus bollette € 600 + bonus Carburate € 200

Pubblicata il 4 novembre 2022 la circolare n. 35 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce tutti i chiarimenti necessari per l’erogazione del fringe benefit di 600 euro previsti dal decreto Aiuti Bis.

Per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, sono state introdotte per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e che RISULTANO DUNQUE ESENTI DA IMPOSTE E CONTRIBUTI

In sintesi:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

La disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

I fringe benefits in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e dunque non necessariamente alla collettività dei lavoratori.

Confermata l’ estensione del fringe benefit anche per il pagamento delle utenze domestiche. Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Pertanto, rientrano nella suddetta definizione anche:

  • le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);
  • quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

E’ necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa .

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore dichiara di essere in possesso della documentazione che attesta il pagamento delle bollette (esempio, indicando il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento).

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore su le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

NOTA BENE: Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Dato che tale disposizione è riferita solo all’anno 2022, l’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del 2023.

 Fringe benefit a 600 euro e bonus carburante

Infine, viene specificato che il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022 (soglia di esenzione a 600 euro), rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.

Ciò vuol dire che è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 600 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Dunque è chiarito che il bonus carburante (articolo 2 del Dl n. 21/2022, che prevede per il 2022 la non imponibilità fino a 200 euro di buoni benzina o titoli analoghi ceduti ai dipendenti dai datori di lavoro privati), è un incentivo autonomo e cumulabile con i 600 euro.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi:

  • da 11301 a 11305;

e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi:

  • da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 43990.

Per fruire dell’agevolazione è richiesto che il datore di lavoro:

  1. non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
  2. sia in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

È richiesto il rilascio di un’apposita autocertificazione. Nel mese di applicazione potrà essere effettuato il recupero dello sgravio spettante nei mesi pregressi a  decorrere da Gennaio.

Vedi circolare di riferimento

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