Nel contesto dellâart. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) riformato dallâart. 13 del D.L. n. 146/2021, infatti, il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolaritĂ le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti (quelli per cui generalmente viene emessa una semplice ricevuta e versata solo la ritenuta d’acconto, per intenderci) hanno lâobbligo di comunicare l’avvio dell’attivitĂ di tali lavoratori mediante lâinvio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire una costante âattivitĂ di monitoraggioâ, ma soprattutto di âcontrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattualeâ, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.
La mancata comunicazione preventiva dellâautonomo occasionale comporta lâapplicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilitĂ di diffida.