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PRESTAZIONE OCCASIONALE – DA OGGI L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Nel contesto dell’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, infatti, il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolaritĂ  le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti (quelli per cui generalmente viene emessa una semplice ricevuta e versata solo la ritenuta d’acconto, per intenderci) hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attivitĂ  di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire una costante “attivitĂ  di monitoraggio”, ma soprattutto di “contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.

La mancata comunicazione preventiva dell’autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida.

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