Come noto, la Legge 178/2020 ha previsto, all’articolo 1 comma 161, l’estensione dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud” fino al 31 dicembre 2029 con le seguenti modalità:
- dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (art. 1 c. 164) in maniera automatica;
- dal 01/07/2021 al 31/12/2029 (art. 1, c. 165) subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
In base al suddetto quadro normativo, i professionisti ( Consulenti del lavoro e Commercialisti ) hanno dedotto che l’applicazione per il periodo “Gennaio-Giugno 2021” fosse fruibile senza attendere alcuna comunicazione da parte dell’INPS, perché non subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Si era in attesa che L’inps emanasse relativa circolare con le specifiche operative.
IN MODO INSPIEGABILE ( e ci permettiamo di aggiungere CONTRA LEGEM ) è giunta oggi la risposta dell’INPS ( tra l’altro tardiva rispetto all’elaborazione delle buste paga di Gennaio 2021 ) che si è espressa negativamente : “L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea”.
Ricorrendo questa circostanza, allo stato non è possibile fruire dello sgravio contributivo del 30%. Permanendo tale orientamento da parte dell’inps, il nostro studio dovrà applicare, nella determinazione dell’importo dei contributi del mese di Gennaio, l’aliquota contributiva normale e senza sgravi – pena l’innammissibilità dei flussi Emens.
In ogni caso e nell’auspicio che l’attesa circolare INPS venga emanata entro il 16.02.2021, il nostro studio in via prudenziale attenderà il giorno 15.02.2020 per l’elaborazione dei contributi relativi al mese di Gennaio, per non precludere ai propri clienti la possibilità di fruire dello sgravio nell’ipotesi ( quand’anche remota ) in cui arrivasse l’atteso via libera da parte dell’istituto.
Ove, al contrario, qualcuno di Voi avesse già ricevuto da parte delle nostre collaboratrici la delega F24, invitiamo ad attendere l’ultimo momento utile per l’addebito, visto che in caso di silenzio da parte dell’istituto sarà necessario rielaborare i conteggi per quantificare la differenza a carico delle Vostra azienda.