Anche i lavoratori assunti entro il 4 gennaio scorso potranno accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge n. 178/2020 (Bilancio 2021). Lo ha reso noto l’Inps con la circolare n. 28 diffusa ieri.
Si tratta di un importante scelta con cui, in via interpretativa, si cerca di rendere meno stringente un evidente limite contenuto anche nella legge 178, consistente nell’impossibilità di collocare in cassa i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio. Un limite che, se non corretto, rischia di lasciare i molti lavoratori assunti nel 2021 senza ammortizzatori sociali per un lungo periodo, atteso che, in alcuni casi, le tutele previste dalla legge n. 178/2020 possono arrivare sino al 30 giugno 2021.
Nella circolare l’Istituto, oltre a fornire una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla legge di bilancio 2021, si sofferma, in particolare, sulle novità apportate alla disciplina relativa alle integrazioni salariali targati Covid.
La legge n. 178/20 ha previsto, per le aziende, la possibilità di ricorrere – da gennaio 2021 – a un ulteriore periodo di trattamenti per un massimo di 12 settimane che, per la prima volta, hanno una collocazione temporale differenziata: fino al 31 marzo 2021 per la Cigo e fino al 30 giugno 2021 per l’Aso e la Cigd.
Il nuovo periodo di ammortizzatori sociali – cui i datori di lavoro possono accedere a prescindere dal precedente utilizzo della cassa nel corso del 2020 e senza obbligo di versamento di alcun contributo addizionale legato al calo di fatturato – va considerato al netto delle eventuali settimane di trattamenti, già richieste e autorizzate, per il mese di «gennaio 2021» ai sensi del Dl n. 137/20 (legge n. 176/20).
L’Inps precisa che, per la medesima unità produttiva, detto periodo (12 settimane complessive) costituisce – dal 1° gennaio 2021 – il massimo autorizzabile anche in caso di ricorso a differenti tipologie di trattamenti (ad esempio, Fis e Cigd).
Le domande relative a sospensioni iniziate a gennaio 2021 dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.
Immutata anche la disciplina di trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al saldo degli stessi. Per tali adempimenti, quindi, resta fissato l’obbligo di invio entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se tale ultimo termine è più favorevole all’azienda.