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Effetti della proroga dello stato di emerenza

Green pass
Viene prorogato l’obbligo di possesso di un certificato verde Covid-19 per accedere nei luoghi di lavoro.
Il green pass richiesto dovrà essere quello “base”, che comprende anche il rilascio per l’effettuazione di un tampone con esito negativo.
Queste, in generale, le casistiche per il rilascio del green pass:
1. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo:
sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute;
validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). La validità è stata ridotta da 12 a 9 mesi dal 15 dicembre 2021, in virtù di quanto previsto dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021);
cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
2. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino:
fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
3. Avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto:
validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo:
validità di 9 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. La validità è stata ridotta da 12 a 9 mesi dal 15 dicembre 2021, in virtù di quanto previsto dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021.
5. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare):
validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Smart working
Prorogato lo smart working semplificato e cioè la possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto (lavoro agile) anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro.
In pratica, sarà possibile, sino al 31 marzo 2022, non prevedere un accordo individuale di smart working così come, invece, richiesto obbligatoriamente dalla normativa di riferimento (art. 18, della l. n. 81/2017). Inoltre, il datore di lavoro del settore privato potrà comunicare i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile al Ministero del lavoro, in modalità telematica, con una procedura massiva.
Infine, gli obblighi di informativa al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, saranno assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.
Sempre in materia di smart working, viene prorogato il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Con un decreto del Ministro della salute (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere svolta da remoto.

Congedo parentale straordinario
Viene prorogato, sempre fino al 31 marzo 2022, il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in legge (la qui approvazione definitiva è avvenuta in data 14 dicembre 2021), per le seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
della sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:
infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
quarantena del figlio, ovunque avvenuto;
sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.
c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:
sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.
d) lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

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