099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

Esenzione contributive per il 2016, anche per le trasformazioni dei contratti a termine ed delle CO.CO.PRO.

Come si ricorderà, le novità introdotte a decorrere dal 2015 hanno reso più vantaggiose non soltanto le assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato, ma anche la stabilizzazione di lavoratori che già collaboravano con l’azienda sulla base di un rapporto flessibile, temporaneo o atipico (contratto a termine e co.co.pro).

Le imprese che, dal 1° gennaio 2015, hanno stabilizzano i propri dipendenti mediante l’assunzione a tempo indeterminato, hanno goduto di un doppio beneficio: l’applicazione delle nuove regole sui licenziamenti (c.d. contratto a tutele crescenti), da un lato e gli sgravi contributivi previsti dalla legge di Stabilità, dall’altro.

Il quadro dei nuovi incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato previsto nel disegno di Legge di Stabilità 2016, rappresenta una proroga all’incentivo contributivo in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, anche se in realtà propone un incentivo piuttosto ridimensionato.
Infatti, pur confermando le condizioni soggettive dei lavoratori assunti, nonché le ipotesi contrattuali che consentono di usufruirne, il testo normativo prevede che l’incentivo sia riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi e l’esonero dal versamento sia pari al quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Rispetto al 2015, dunque:
– Non sono più tre gli anni agevolati ma solo due;
– L’agevolazione da totale diventa parziale e scende al 40%;
– Il massimale viene ridotto a 3.250 euro su base annua.

Oltre alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato fruiscono dello sgravio anche le aziende che stabilizzano i contratti di lavoro a termine entro il 31 dicembre 2016:
l’INPS ha infatti confermato che è possibile accedere al beneficio anche in caso di trasformazione o di successiva assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente impiegato a tempo determinato.
Vale il medesimo principio anche per le CO.CO.PRO.:
premesso, infatti, che dal prossimo 1  Gennaio 2016 le collaborazioni che integrano prestazioni esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente devono sostanziarsi in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, sarà possibile fruire dello sgravio anche per tali stabilizzazioni.
La sanatoria contenuta nel Decreto prevede, oltre allo sgravio contributivo, l’estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati alla pregressa classificazione dei rapporti lavorativi per chi, dal primo gennaio 2016, assume a tempo indeterminato collaboratori a progetto o che operano con partite IVA. La sanatoria opera attraverso la firma, da parte del lavoratore, di un atto di conciliazione con cui lo stesso rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del committente che, a sua volta, non può recedere dal nuovo contratto nei 12 mesi successivi all’assunzione, tranne che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Torna su