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Cassa integrazione in deroga per il 2016

Di cosa si parla: la concessione in deroga degli ammortizzatori sociali è stata riconociuta negli anni passati per alcune categorie di lavoratori che a causa della tipologia di contratto (v. apprendisti) o del settore di appartenenza dell’azienda (es. commercio), erano escluse dagli ammortizzatori sociali ordinari.
Tali strumenti in deroga sono in fase di abrogazione, ma per consentire un graduale passaggo al nuovo sistema di ammortizzatori sociali previsto dal D.LGS 148/2015, anche per il prossimo anno è inserita una previsione normativa che ne proroga l’esistenza.

Il disegno di legge di StabilitĂ  2016, infatti, integra le risorse destinate alla cassa integrazione e alla mobilitĂ  in deroga. A queste misure sono stati destinati ulteriori 250 milioni di euro, che si aggiungono ai 400 milioni giĂ  stanziati per il 2016 dal D.L. n. 65/2015.

Concentriamo l’analisi sullo strumento della Cassa in deroga.

Viene ridotta la durata massima della CIGD che potrà essere concessa o prorogata per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno; ma per il resto continuano a trovare applicazione i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 1° agosto 2014, in breve:

– Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato esclusivamente dai datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditore.

– I lavoratori interessati sono coloro con i quali risulta stipulato un contratto di lavoro subordinato, con qualifica di operai, impiegati e quadri. Rientrano altresĂŹ gli apprendisti e i lavoratori somministrati a condizione che possano vantare un’anzianitĂ  lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.
Tali lavoratori dovranno risultare sospesi dal lavoro o effettuare prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attivitĂ  produttiva per le seguenti causali:

a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;

b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;

c) crisi aziendali;

d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Non sarĂ  in ogni caso possibile richiedere la concessione nel caso di cessazione in tutto o in parte dell’attivitĂ  dell’impresa. Si resta in attesa dell’approvazione defintita della Legge di StabilitĂ  per capire se tutto quanto sopra troverĂ  conferma

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