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Agevolazione per assunzione di soggetti con reddito di cittadinanza

Qualora un’impresa assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile dei Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.
Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del RdC fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.
L’ex beneficiario del RdC non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, se non per “giusta causa”. In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morositĂ .
La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilitĂ  e le mensilitĂ  giĂ  godute dal beneficiario del RdC, con un minimo pari a 5 mensilitĂ .
Prima di procedere all’assunzione il datore di lavoro è tenuto a comunicare le disponibilitĂ  dei posti vacanti alla piattaforma digitale dell’ANPAL.
Il datore di lavoro dovrĂ  poi inviare domanda telematica all’INPS per il riconoscimento dell’agevolazione, nonchè la determinazione dell’importo e della durata.
La fruizione dell’incentivo è riconosciuta nei limiti e alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) sugli aiuti di Stato secondo il regime “de minimis”.
Per fruire delle predette agevolazioni, occorre preliminarmente richiedere la documentazione attestante lo status di percettrice del reddito di cittadinanza.
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