Prendendo spunto dal quesito posto da un cliente, scriviamo la presente circolare per approfondire alcuni punti circa il bonus occupazionale per:
– Le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– Le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi;
– I contratti di apprendistato professionalizzante;
avviate con ragazzi che abbiano aderito al programma Garanzia Giovani. Il bonus spetta anche in caso di assunzioni part time con orario pari almeno al 60% dell’orario pieno.
– 6.000 euro per la classe di profilazione 4;
Nel caso di rapporto a tempo determinato, l’importo dell’incentivo è pari a:
– 1.500 euro per la classe di profilazione 3 (3.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi);
– 2.000 euro per la classe di profilazione 4 (4.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi)
Il riconoscimento del beneficio spetta indipendentemente dal fatto che sia stato precedentemente avviato un Tirocinio (sempre aderendo al programma Garanzia Giovani) ed è quantificabile a priori: infatti prima di procedere con l’assunzione il datore presenta apposita istanza con cui chiede all’Inps di quantificare il bonus eventualmente spettante. L’istituto entro 48 ore risponde, prenotando le somme destinate a quell’impresa; quindi l’azienda entro 7 gionri è libera di confermare o meno l’assunzione.
Super bonus Tirocini
L’importo del bonus è raddoppiato per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 ed in relazione ai soli tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016. Per ottenere il “Super bonus Tirocini” è necessario che:
– Il tirocinio sia stato svolto nell’ambito di Garanzia Giovani;
– Il giovane, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.
– 12.000 euro per la classe di profilazione 4.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sarĂ proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
CumulabilitĂ con altre agevolazioni
L’incentivo Garanzia Giovani è cumulabile (e dunque si va a sommare), con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
Come chiarito nella circolare INPS n. 129/2015, il bonus occupazionale Garanzia Giovani è cumulabile, senza limitazioni, con l’esonero contributivo triennale previsto dalla legge di StabilitĂ 2015 (legge n. 190/2014). Si ritiene che tale cumulabilitĂ sia possibile anche con lo sgravio contributivo biennale del 40% istituito dalla Legge di StabilitĂ 2016 (Legge n. 208/2015).
Il bonus è invece cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui: