Facendo seguito alla circolare di ieri, dettaglio oggi le agevolaizoni contributive previste in caso di assunzione di un disabile con inabilità superiore al 67% (se fisica) o 45% (se psichica).
In dettaglio queste le riduzioni su cui calcolare i contributi (ne deriva che il carico contributivo sarà calcolato solo sulla parte residua rispetto alla riduzione concessa):
– 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
– 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
– 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
L’agevolazione è subordinata a specifica domanda che deve essere successivamene autorizzata . Tale risuzione è concessa per un periodo di trentasei mesi e compete per le sole assunzioni a tempo indeterminato, ovvero in caso di trasformazioni di rapporti a tempo determinato. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Cosa accade nel caso in cui il diabile sia assunto con contratto di somministrazione:
1) Per quanto attiene la possibilità di computo del lavoratore disabile è sancito che il lavoratore possa essere computato qualora l’impiego presso l’utilizzatore abbia una durata pari almeno a 12 mesi.
2) Per quanto riguarda gli eventuali sgravi contributivi, essi sono fruibili dall’azienda utilizzatrice.