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Agevolazioni contributive per assunzione disabili anche somministrati

Facendo seguito alla circolare di ieri, dettaglio oggi le agevolaizoni contributive previste in caso di assunzione di un disabile con inabilità superiore al 67% (se fisica) o 45% (se psichica).
In dettaglio queste le riduzioni su cui calcolare i contributi (ne deriva che il carico contributivo sarà calcolato solo sulla parte residua rispetto alla riduzione concessa):

70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;

70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

L’agevolazione è subordinata a specifica domanda che  deve essere successivamene autorizzata . Tale risuzione è concessa per un periodo di trentasei mesi e compete per le sole assunzioni a tempo indeterminato, ovvero in caso di trasformazioni di rapporti a tempo determinato. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Cosa accade nel caso in cui il diabile sia assunto con contratto di somministrazione:
1) Per quanto attiene la possibilità di computo del lavoratore disabile è sancito che  il lavoratore possa essere computato qualora l’impiego presso l’utilizzatore abbia una durata pari almeno a 12 mesi.
2) Per quanto riguarda  gli eventuali sgravi contributivi, essi sono fruibili dall’azienda utilizzatrice.

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