L’attuale disciplina sul diritto di precedenza prevede che un lavoratore che abbia ha lavorato almeno 6 mesi e 1 giorno alle dipendenze di un datore matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che lâex datore intendesse fare per le stesse mansioni (non rientra in questa fattispecie il caso di assunzione di un apprendista che deve ancora acquisire la qualifica giĂ posseduta dallâex dipendente a termine).
Per il raggiungimento dell’anzianitĂ di 6 mesi e 1 giorno si possono sommare periodi diversi, anche molto distanti tra loro purchè riguardino la medesima azienda.
Nel caso di una donna che abbia fruito del congedo obbligatorio per maternitĂ rientra nel computo dei 6 mesi anche l’astensione per maternitĂ se ricadente durante la vigenza del contratto a termine.
Una volta maturato il diritto, il dipendente che intende farlo valere deve manifestare, entro 6 mesi dalla fine del rapporto di lavoro, la propria volontĂ di essere assunto; a questo punto l’obbligo incomberĂ sull’ex datore per tutte le assunzioni effettuate entro un anno dalla cessazione del rapporto.
Importante è ricordare come incomba sul datore di lavoro lâobbligo di menzionare, nella lettera di assunzione a tempo determinato, la possibilitĂ di esercitare il diritto di precedenza alla fine del rapporto.
Un’eccezione alle regole di cui sopra, sono previste per il lavoro stagionale per il quale la precedenza si applica solo rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attivitĂ stagionali, e il termine per lâesercizio della volontà è di 3 mesi dalla fine del rapporto.