L’attuale disciplina sul diritto di precedenza prevede che un lavoratore che abbia ha lavorato almeno 6 mesi e 1 giorno alle dipendenze di un datore matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che l’ex datore intendesse fare per le stesse mansioni (non rientra in questa fattispecie il caso di assunzione di un apprendista che deve ancora acquisire la qualifica già posseduta dall’ex dipendente a termine).
Per il raggiungimento dell’anzianità di 6 mesi e 1 giorno si possono sommare periodi diversi, anche molto distanti tra loro purchè riguardino la medesima azienda.
Nel caso di una donna che abbia fruito del congedo obbligatorio per maternità rientra nel computo dei 6 mesi anche l’astensione per maternità se ricadente durante la vigenza del contratto a termine.
Una volta maturato il diritto, il dipendente che intende farlo valere deve manifestare, entro 6 mesi dalla fine del rapporto di lavoro, la propria volontà di essere assunto; a questo punto l’obbligo incomberà sull’ex datore per tutte le assunzioni effettuate entro un anno dalla cessazione del rapporto.
Importante è ricordare come incomba sul datore di lavoro l’obbligo di menzionare, nella lettera di assunzione a tempo determinato, la possibilità di esercitare il diritto di precedenza alla fine del rapporto.
Un’eccezione alle regole di cui sopra, sono previste per il lavoro stagionale per il quale la precedenza si applica solo rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali, e il termine per l’esercizio della volontà è di 3 mesi dalla fine del rapporto.