Deve essere ritenuta nulla e illegittima la sanzione disciplinare irrogata al lavoratore o alla lavoratrice
per messaggi vocali o testuali condivisi e inviati all’interno di un gruppo Whatsapp composto
esclusivamente da colleghi anche se il contenuto dei messaggi è gravemente offensivo o denigratorio.
Tali messaggi devono essere considerati facenti parte della corrispondenza privata che, come tale, è inviolabile (lo stabilisce l’articolo 15 della Costituzione).
A stabilirlo è la Corte di Appello di Ancona con sentenza del 12 Febbraio 2026 che sancisce il principio per cui deve in ogni caso, deve essere salvaguardato il diritto di critica del lavoratore a discapito dell’ammissibilità come prova documentale di un possibile illecito disciplinare.
Il fatto
Una lavoratrice aveva inviato numerosi messaggi vocali tramite una chat interna al reparto pescheria del supermercato composta da cinque dipendenti, con espressioni volgari e gravemente offensive con riguardo sia all’organizzazione del supermercato, sia alla freschezza e qualità dei prodotti ittici destinati alla vendita, nonché frasi ingiuriose indirizzate ai superiori gerarchici.
Il datore di lavoro, informato da uno dei colleghi che faceva parte della chat, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, sanzionandola per insubordinazione e lesione dell’immagine e della reputazione aziendale con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni.
Il giudice di appello ha ritenuto che il datore di lavoro non potesse utilizzare per motivi disciplinari i messaggi scambiati dalla lavoratrice, precisando che la circostanza che la divulgazione dei messaggi al medesimo datore fosse avvenuta per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat non potesse elidere la natura riservata della comunicazione, né rendere automaticamente legittimo l’utilizzo datoriale del relativo contenuto a fini disciplinari, poiché
«la violazione della segretezza della corrispondenza può provenire anche da un destinatario della comunicazione, restando comunque tutelato il diritto del mittente alla riservatezza».
