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Retribuzioni tracciabili e sanzioni: la Cassazione esclude il cumulo giuridico nelle violazioni

Con l’ordinanza n. 6633/2026, la Corte di Cassazione interviene sull’interpretazione dei commi 910, 911 e 913 della Legge di Bilancio 2018, chiarendo aspetti rilevanti sia in ordine all’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni sia con riferimento al regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione.

In base al comma 910, i datori di lavoro e i committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni e gli eventuali acconti esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili, con esclusione dell’utilizzo del contante, in linea con la finalità della norma di garantire la piena verificabilità dei flussi retributivi e di contrastare fenomeni di irregolarità nei rapporti di lavoro; il successivo comma 913 prevede, in caso di inosservanza, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra €1.000 e €5.000. Sul piano applicativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 4538/2018, ha precisato che non risulta attuabile l’istituto della diffida alla regolarizzazione e che trova invece applicazione l’art. 16 della Legge n. 689/1981, con conseguente possibilità di definizione della violazione mediante pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione, ossia €1.666,67 per ciascuna violazione accertata. Con la successiva nota n. 528/2018, lo stesso Ispettorato ha inoltre chiarito che il criterio di quantificazione della sanzione deve essere individuato nel numero di mensilità interessate dalla violazione, a prescindere dal numero dei lavoratori coinvolti, ad esempio: in presenza di cinque lavoratori pagati irregolarmente per due mensilità, la sanzione sarà pari a €1.666,67*2.

In tale contesto normativo si inserisce la pronuncia della Cassazione, la quale esclude espressamente l’applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 8 della Legge n. 689/1981, rigettando la tesi fondata sulla riconducibilità delle violazioni a una condotta unitaria e affermando, al contrario, che ciascun pagamento effettuato in violazione dell’obbligo di tracciabilità integra un’ autonoma condotta illecita, non configurandosi pertanto un’ipotesi di pluralità di violazioni derivanti da un’unica azione; ne deriva l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, con conseguente sommatoria degli importi dovuti in relazione a ciascuna mensilità irregolare.

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