Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 il termine per esprimere la scelta relativa alla destinazione del TFR, è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di inizio rapporto.
Ogni collaboratore avrà facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni:
1. destinare il TFR maturando in azienda o al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS (se l’azienda ha più di 50 dipendenti): in tal caso il datore accantonerà nelle proprie casse la quota del mese o la verserà nell’apposito fondo dell’Inps.
Il TFR così accumulato – periodicamente rivalutato – sarà EROGATO AL LAVORATORE AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO;
2. destinare il TFR maturando ad una forma di Previdenza Complementare che potrà essere:
– quello scelto autonomamente dal dipendente;
– in mancanza, quello previsto dal CCNL applicato in azienda.
Il lavoratore potrà optare anche per il versamento di una quota aggiuntiva (con addebito in busta paga) e questa scelta vincolerà anche le aziende ad accantonare un contributo aggiuntivo il cui costo sarà integralmente a loro carico.
Nell’ipotesi 2. l’azienda – in sintesi – verserà mensilmente l’importo del TFR al fondo scelto dal lavoratore (o quello previsto dal CCNL) ed il trattamento così accantonato – periodicamente rivalutato – sarà liquidato DIRETTAMENTE DAL FONDO MA SOLO AL MOMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE.
È necessario ricordare che, in caso di adesione ad un qualsiasi fondo di previdenza complementare, tale scelta dovrà essere mantenuta sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici (anche per gli eventuali futuri rapporti di lavoro) NON ESSENDO PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER I LAVORATORI DI REVOCARE IN NESSUN MOMENTO DELLA VITA PROFESSIONALE L’OPZIONE DI VERSAMENTO AL FONDO.
MECCANISMO DEL SILENZIO-ASSENSO: ADESIONE AUTOMATICA
QUESTA FORSE LA NOVITÀ PIÙ IMPORTANTE ED ANCHE QUELLA A CUI PORRE MAGGIORE ATTENZIONE
Qualora il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, non esprimesse alcuna delle due scelte di cui sopra, il TFR sarà devoluto automaticamente al fondo di previdenza complementare previsto dal Contratto Collettivo applicato in azienda e sarà liquidato al raggiungimento del requisito pensionistico.
Nell’ipotesi di adesione automatica per silenzio-assenso, sarebbe previsto il versamento:
- della quota integrale del TFR maturando;
- di un’ulteriore quota a carico del dipendente nella misura prevista dal regolamento del fondo attraverso una trattenuta che sarà operata direttamente in busta paga;
- di un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro ed il cui ammontare rappresenterà un COSTO AGGIUNTIVO PER LE IMPRESE (!!)
Va da sé che l’eventuale inerzia del lavoratore nella scelta di come destinare il proprio TFR possa trasformarsi in un aggravio di costi per le aziende e per questo motivo appare quantomai importante che i datori si attivino per dare un’informazione chiara e facilmente comprensibile ma soprattutto li supportino per aiutarli a fare una scelta consapevole.
