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Bonus Donne 2026: quadro normativo, incentivi per il Mezzogiorno e indicazioni operative

Il D.L. n. 62/2026 introduce il nuovo Bonus Donne, una misura orientata a incentivare la parità di genere e l’occupazione femminile stabile su tutto il territorio nazionale. La recente prassi dell’INPS ne ha delineato il funzionamento, definendo i criteri di spettanza della decontribuzione totale a favore dei datori di lavoro privati. Di seguito si analizzano gli aspetti chiave della misura, le specifiche agevolazioni riservate al Mezzogiorno e le modalità operative per l’invio delle domande.

La misura nasce dall’esigenza strutturale di abbattere le disparità di genere nel mercato del lavoro e stimolare l’inserimento e il reinserimento delle donne, rispondendo alle finalità di sviluppo e coesione sociale stabilite dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62.

Dal punto di vista della platea dei soggetti ammissibili, l’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal possesso della qualifica di imprenditore e includendo espressamente anche il settore agricolo, mentre restano escluse le pubbliche amministrazioni.

Dal lato delle lavoratrici, l’ambito soggettivo viene articolato dall’INPS in tre distinte categorie di svantaggio che definiscono anche la durata del beneficio:

  • in primo luogo rientrano le donne molto svantaggiate prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, per le quali la decontribuzione spetta per 24 mesi; si considerano prive di impiego regolarmente retribuito le lavoratrici che, nei due anni precedenti, non abbiano svolto lavoro subordinato per almeno sei mesi o attività autonome/parasubordinate con redditi superiori alle soglie esenti;
  • la seconda categoria include le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi che rientrino in particolari condizioni di svantaggio di cui al Reg. UE 651/2014. Tra queste figurano le giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, le lavoratrici over 50, chi non possiede un diploma o ha completato gli studi da meno di due anni senza aver ottenuto il primo impiego, gli adulti soli con familiari a carico, chi opera in settori ad alta disparità di genere e le appartenenti a minoranze etniche. Anche in questo caso, l’esonero è riconosciuto per una durata massima di 24 mesi;
  • infine, la terza categoria include le donne svantaggiate prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o rientranti in una delle menzionate condizioni del Regolamento UE, per le quali la decontribuzione ha una durata massima di 12 mesi.

Per quanto concerne l’entità dell’ agevolazione, questa consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriali, con esclusione di premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato e a scopo di somministrazione effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; restano invece esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato, il lavoro intermittente, le prestazioni occasionali e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.

Per contrastare il divario occupazionale territoriale e sostenere il tessuto produttivo del Mezzogiorno, la normativa primaria ha previsto inoltre una specifica maggiorazione per la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica). Se a livello ordinario l’esonero spetta entro il limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, l’importo viene elevato fino a 800 euro mensili per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica, territorio che a seguito delle recenti riforme ricomprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. Tale differenziazione mira a canalizzare risorse e opportunità lavorative nelle aree del Paese con maggiori criticità occupazionali.

Chiudendo con l’analisi degli aspetti più operativi, la Circolare INPS n. 57/2026 e il successivo Messaggio INPS n. 1970/2026 hanno delineato le condizioni di spettanza e l’iter procedurale per l’accesso. Il diritto al beneficio è condizionato al rispetto della regolarità contributiva (DURC), alla garanzia dei livelli retributivi previsti dai contratti collettivi, alla verifica dell’incremento occupazionale netto e all’assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti e successivi all’assunzione. Le domande vanno inviate esclusivamente online tramite il Portale delle Agevolazioni ex DiResCo dell’INPS. In caso di richiesta per un’assunzione non ancora completata, l’INPS riserva le risorse necessarie concedendo al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione per confermare l’avvenuto avviamento al lavoro tramite la comunicazione obbligatoria, pena la decadenza dalla prenotazione.

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