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CIGO, FIS e Esonero Contributivo: chi ne ha diritto e fino a quando

Parliamo delle recenti disposizioni che prevedono:
1) un ulteriore periodo di CIG per i datori di lavoro che hanno raggiunto i limiti di durata massima complessiva delle integrazioni salariali (24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile) e della CIG (52 settimane in un biennio mobile);
2) un ulteriore periodo di 8 settimane per i datori di lavoro del settore turismo, stabilimenti terminali, ristorazione, attività ricreative, parchi divertimento e a tema che hanno raggiunto i limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale (13/26 settimane in un biennio mobile a seconda dell’organico);
3) l’esonero fino al 31 maggio prossimo dal versamento del contributo addizionale per i datori di lavoro dei particolari settori produttivi/economici.

Nel dettaglio:
La legge di conversione del decreto Energia definisce le regole per l’utilizzo delle nuove settimane di cassa integrazione e dell’esonero del contributo addizionale per alcuni settori colpiti dalla crisi ucraina.

In particolare, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che hanno raggiunto la durata massima complessiva delle integrazioni salariali, possono fruire, fino al 31 dicembre 2022, di ulteriori 26 settimane.

Nuove settimane di assegno di integrazione salariale sono previste per i datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo e della ristorazione, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022.

1) Ulteriore periodo di CIGO
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che hanno raggiunto la durata massima:
– complessiva di 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile tra trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale
– del trattamento ordinario di 52 settimane nell’arco di un quinquennio mobile
hanno la possibilitĂ  di fruire, fino al 31 dicembre 2022, di ulteriore integrazione salariale ordinaria per un massimo di 26 settimane.

Restano confermati gli obblighi procedurali:
– obbligo dell’informativa preventiva e della eventuale consultazione;
– presentazione dell’istanza all’INPS entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività;
– obbligo di allegare la relazione tecnica dettagliata;
– riconduzione dell’evento ad una delle causali tipicizzate;
– obbligo di versamento del contributo addizionale;
– numero massimo di ore indennizzabili CIGO.

2) Ulteriori settimane di assegno di integrazione salariale
Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti e che svolgono una delle attivitĂ  con taluni codici Ateco e che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietĂ  bilaterali, FIS e Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno terminato il contatore di assegno di integrazione salariale per raggiungimento del limite massimo, viene previsto un ulteriore periodo di copertura della durata massima di 8 settimane da fruire entro il prossimo 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale spetta nelle seguenti misure:

Requisito occupazionale datore di lavoro
Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti
Durata massima
13 settimane in un biennio mobile

Requisito occupazionale datore di lavoro
Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piĂš di 6 dipendenti
Durata massima
26 settimane in un biennio mobile

3) Esonero contributo addizionale
Quale misura per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene previsto, per i datori di lavoro con taluni codici Ateco indicato e che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo ricompreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022, l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale in caso di sospensione di cui al punto 2).
Si tratta del contributo addizionale del 9%, 4% o 1,5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

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