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Contratto a tempo determinato: facciamo un pò di chiarezza

Data la ” comprensibile ” confusione che ancora oggi le aziende dimostrano sull’argomento, proviamo a fare un breve vademecum sull’utilizzo ( putroppo bistrattatto ) di questo strumento:
A seguito dell’entrata in vigore del ” decreto dignitĂ ” è stato stabilito che dal 1° Novembre 2018:

1) un’azienda potrĂ  ricorrere al contratto a tempo determinato per un numero massimo di unitĂ  pari al 20% dei lavoratori assunti a tempo indenterminato;

2) potrĂ  essere liberamente sottoscritto un contratto a termine senza l’indicazione di alcuna motivazione SOLO per i contratti con durata ORIGINARIA inferiore a 12 mesi;

3) i contratti di durata superiore a 12 mesi ( e comunque nel limite di 24) potranno essere sottoscritti solo qualora ricorra una delle seguenti motivazioni ( difficilmente applicabili nel concreto ):

  • a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attivita’;
  • b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attivita’ ordinaria.

 

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui sopra, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi

4) la sussistenza delle motivazioni è anche richiesta:

  • a) nel caso in cui un contratto a termine di durata iniziale inferiore a 12 mesi venga prorogato per una periodo tale che complessivamente il contratto duri piĂš di un anno;
  • b) nel caso in cui ad un soggetto con cui in passato è intercorso un contratto di lavoro a termine, venga successivamente riassunto dallo stesso datore ( indipendentemente dalla durata del vecchio e del nuovo contratto );
  • c) contratti a termine inferiori a 12 mesi ma agevolati ( es. sostituzione lavoratrici in maternitĂ ).

 

6) Nell’arco dei 12 mesi di durata massima ( o in caso di presenza di motivazione per proroghe oltre i 12 mesi) il numero di proroghe non potrĂ  essere superiore a 4;

7) Le attivitĂ  stagionali, sono escluse tanto dal vincolo della motivazione per contratti di durata superiore a 12 mesi, tanto a quello del numero massimo di proroghe;

8) in ogni caso la durata complessiva di un contratto a termine ( ivi comprese le proroghe e/o la successione di contratti con il medesimo lavoratore) non potrĂ  essere superiore a 24 mesi; ( salvo sottoscrizione di un accordo c/o l’ispettorato del lavoro )

9) nel caso di ricorso ai lavoratori somministrati, il numero dei lavoratori a termine e di quelli somministrati non potrĂ  essere superiore al 30% dei lavoratori assunto a tempo indeterminato in forza presso l’azienda.

10) il contributo addizionale dell’1,4% sull’aliquota contributiva verrĂ  aumentato dello 0,50% ogni volta in cui ad un ex dipendente a termine, venga proposto un nuovo contratto a termine (si aggiunge uno 0,50% ad ogni rinnovo; es. : al 2° rinnovo = 1.4+0.50+0.50)

11) Nel caso venga raggiunta la durata massimale di 24 mesi è possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti ( per ulterioriori di 12 mesi) inanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. pur sempre in presenza di una delle motivazioni di cui al punto 3.

12) Accordi territoriali possono derogare a tutti i limiti di cui sopra. Per quanto riguarda TARANTO ad esempio, Confindustria Taranto e ASCOM hanno sottoscritto accordi in deroga al decreto dignitĂ , applicabili a tutte le aziende consociate.

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