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È possibile cedere un dipendente ad un’altra azienda?

La riposta è affermativa.

La cessione del contratto è un istituto con cui un datore trasferisce la titolarità del rapporto di lavoro che intercorre con un dipendente, ad altro soggetto.

Nella normativa giuslavoristica, la cessione del contratto di lavoro trova una disciplina specifica solo nell’ipotesi del trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda. In questo caso vi è un effetto automatico e legale di trasferimento del contratto

di lavoro dall’azienda cedente all’azienda cessionaria ed il dipendente non ha titolo di opporsi.

Al di fuori di questa ipotesi è possibile la cessione del contratto di lavoro nelle forme previste dall’art. 1406 c.c., che disciplina in via generale la cessione del contratto.

In applicazione della norma generale di cui all’art. 1406 c.c. il contratto di lavoro può diventare oggetto di cessione attraverso un accordo trilatero del datore di lavoro cedente, del datore di lavoro cessionario e del lavoratore ceduto.

La cessione del contratto di lavoro può essere adottata, quindi, tutte le volte in cui le parti ritengono utile e conveniente trasferire il rapporto di lavoro da un datore di lavoro ad un altro, con la garanzia della continuità della stessa posizione acquisita

 presso il precedente datore (salvo definire il trattamento delle ferie e i permessi residui e non ancora goduti, delle quote delle mensilità aggiuntive maturate nonché il trattamento di fine rapporto; istituti che vengono generalmente trasferiti al nuovo datore.

Il consenso del lavoratore è condizione indispensabile per la validità della cessione. Ai fini della cessione del contratto deve essere osservata la stessa forma prescritta per il contratto trasferito e dunque per iscritto: il lavoratore può esprimere il suo consenso

 anche in modo tacito purché sia manifestata la sua volontà di accettare la modificazione soggettiva del rapporto.

La cessione di contratto può applicarsi anche alle collaborazioni coordinate e continuative; anche in questo caso è richiesto che il collaboratore presti il proprio consenso alla cessione.

Di solito, contestualmente alla cessione, può essere opportuno sottoscrivere una  conciliazione in sede sindacale nella quale tutte le parti interessati dalla cessione , facendosi reciproche concessioni, ufficializzano la mancanza di eventuali pretese o derimono una controversia insorta o insorgenda tra loro.

Come sempre lo studio resta a disposizione per i necessari approfondimenti.

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