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È possibile licenziare un dipendente che rifiuta il cambio dell’orario di lavoro da full time a part time o viceversa?

IL PRINCIPIO GENERALE PREVEDE CHE Ogni cambiamento dell’orario di lavoro (sia esso il passaggio da part-time a full time e viceversa o semplicemente a una variazione della fascia oraria del part-time) presuppone l’accordo tra le parti e, dunque, il consenso del lavoratore.

Lo stabilisce l’art. 6 del d.lgs. 81/2015, secondo il quale “il rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.

Ma facciamo una precisazione.

Se da un lato il rifiuto del lavoratore appare sempre legittimo, dall’altro il datore di lavoro ha facoltà di valutare se la prestazione lavorativa collocata nella fascia oraria inizialmente concordata sia ancora compatibile con le esigenze organizzative dell’azienda.

 

In pratica il divieto interviene unicamente quando il licenziamento sia correlato al rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione secondo le nuove modalitĂ  e non quando tale rifiuto sia in evidente contrasto con le esigenze oggettive e organizzative che non consentono il mantenimento del ruolo.

Se da un lato è dunque possibile affermare che è illegittimo il licenziamento motivato dal fatto puro e semplice che il lavoratore non ha voluto accettare una modifica dell’orario di lavoro proposta dall’azienda, dall’altro può invece essere considerato legittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo quando le mansioni del lavoratore, nella fascia oraria concordata inizialmente, sono venute meno e – stante il suo rifiuto (di per sĂŠ legittimo) di cambiare orario – sussiste altresĂŹ l’impossibilitĂ  di occuparlo diversamente in altri ambiti aziendali.

La Cassazione, chiamata ad esprimersi di recente sull’argomento, ha sentenziato:

se da un lato, la norma, esclude che ad esempio il rifiuto di trasformazione del rapporto in part-time possa costituire di per sĂŠ giustificato motivo di licenziamento, dall’altro lato, non preclude la facoltĂ  di recesso per motivo oggettivo se l’orario di lavoro ridotto è divenuto incompatibile con le esigenze produttive.

È bene precisare che ai fini della legittimità del licenziamento, occorre che sussistano e che siano dimostrate dal datore di lavoro:

  • le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto;
  • l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi;
  • l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento.

Lo Studio Rucco resta a disposizione per gli approfondimenti.

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