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Rifiuto ad andare in trasferta: è consentito al lavoratore?

La risposta è NO.

La cassazione sezione civile con sentenza del  20 marzo 2018 N. 6896 sancisce che:

Il rifiuto della trasferta opposto dal dipendente costituisce generale violazione delle disposizioni impartite dall’imprenditore ex artt. 2086 e 2104 cod. civ., specie allorchĂŠ l’attivitĂ  dell’azienda venga espletata su scala internazionale, rientrando il comportamento addebitato nell’alveo delle ipotesi di insubordinazione ai superiori ovvero di gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro.

Nel caso oggetto della sentenza, l’insubordinazione era ricollegata alla ripetuta ed ingiustificata inosservanza del lavoratore delle direttive organizzative aziendali  specie in ragione delle caratteristiche dell’attivitĂ  svolta dalla societĂ .

A seconda della gravitĂ  della violazione o della sua reiterazione, essa potrĂ  essere sanzionata con provvedimenti disciplinari di minore o maggiore entitĂ  e non necessariamente conservativi ( sino a giungere al licenziamento ).

In alcuni settori – come quello della Metalmeccanica  Industria – quest’obbligo è sancito direttamente dal CCNL che all’art. 7 recita :

“l lavoratore non si esimerĂ , salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente contratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione seconda “Diritti sindacali”.

Quanto al trattamento economico della trasferta, normalmente è il Contratto collettivo a disciplinarlo.

Ad esempio tornando al caso della Metalmeccanica può essere previsto alternativamente la fornitura del vitto e dell’alloggio oppure l’erogazione di una indennità sostitutiva di importo determinato.

Le ore di viaggio devono essere retribuite con la normale retribuzione oraria – se coincidenti con il normale orario – oppure all’85% se fuori dal normale orario.

Oltre al rimborso delle spese di vitto ed alloggio ( o in alternativa al pagamento della relativa indennità ) e della remunerazione delle ore di viaggio, NULL’ALTRO dovrebbe essere dovuto al lavoratore.

In ultimo – in ordine al trattamento fiscale dell’indennità di trasferta – ricordo il regime di esenzione previsto dall’art 51 del TUIR sino a concomitanza della somma giornaliera di € 46,48 per trasferte nazionali ed € 77,47 per trasferte estere.

Lo studio resta come sempre a disposizione per i necessari approfondimenti.

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