Il lavoratore, una volta raggiunta lâetĂ pensionabile, può rassegnare le proprie dimissioni stante il conseguimento del requisito pensionistico; la riforma Fornero, tuttavia, ha previsto che il lavoratore possa proseguire lâattivitĂ lavorativa anche oltre i 67 anni e sino al raggiungimento dei 70.
Se da un lato il raggiungimento dellâetĂ pensionistica, di per sĂŠ, non realizza una causa automatica di risoluzione del rapporto di lavoro, dallâaltro segna lâinizio del periodo durante il quale il datore potrĂ recedere ad nutum dal contratto di lavoro senza dover individuare una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo di licenziamento .
Il recesso in parola, però, può essere validamente esercitato solo se il dipendente è nelle condizioni effettive di ottenere la pensione di vecchiaia (n.b. non quella sociale) non essendo sufficiente che egli sia in attesa di riceverla .
Realizzata tale condizione ed una volta comunicato il recesso, il datore dovrĂ decidere se far lavorare il dipendente durante il periodo di preavviso o se erogare lâindennitĂ sostitutiva.
Ove al contrario il datore non esercitasse il recesso ed il lavoratore volesse continuare a lavorare, Â la prosecuzione dovrebbe essere concordata tra la parti e formalizzata con specifico accordo.
A tal riguardo â però â la giurisprudenza ha sancito il principio per cui la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro anche in mancanza di accordo, è un comportamento concludente che legittima lâulteriore periodo e lo rende valido ai fini legali.
Come sempre lo Studio Rucco resta a disposizione per i necessari approfondimenti.