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Nuovo regime sanzionatorio per il lavoro nero

L’ articolo 22 del Dlgs. n. 151 cambia profondamente il regime sanzionatorio in caso di accertamento di lavoro irregolare e prevede che, dal 24 settembre 2015, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, si applichino le seguenti sanzioni:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

L’importo delle sanzioni è aumentato del 20 per cento in caso di impiego di minori in età non lavorativa o di lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno.
Sono esclusi dal predetto regime i datori di lavoro domestico. Nemmeno la sanzione si applica qualora il datore di lavoro abbia assolto gli adempimenti di carattere contributivo relativi al rapporto di lavoro seppure differentemente qualificato. Peraltro, l’unica documentazione ritenuta idonea ad escludere la maxisanzione è quella prevista per l’assolvimento degli obblighi contributivi, quali l’UNIEMENS e il DM10.

Per le violazioni a far data dal 24 settembre 2015 torna ad applicarsi la diffida obbligatoria (salvo che nei casi in cui è prevista l’aggravante). Pertanto:
Se il lavoratore è ancora in forza, il datore di lavoro può regolarizzare la violazione provvedendo, entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento, a:
– versare i contributi dovuti per il periodo pregresso effettuando anche gli adempimenti omessi;
– assumere a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, il lavoratore interessato mantenendolo in servizio per almeno 90 giorni da maturare entro il termine di diffida oppure assumendolo a tempo determinato con un contratto di durata non inferiore a tre mesi;
– pagare la maxisanzione in misura pari al minimo edittale.

Il mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo minimo previsto deve essere comprovato attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti.
Se, invece, il lavoratore per il quale non è stata effettuata la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego non è più in forza all’atto dell’accesso o è stato regolarmente assunto dopo un periodo di lavoro “in nero”, il datore può regolarizzare detto periodo, entro 45 giorni dalla notifica del verbale provvedendo a:
– pagare i contributi dovuti per il periodo di lavoro “in nero” e sanare gli adempimenti irregolari;
– pagare la maxi sanzione nella misura minima prevista.

In caso di contestazione della maxisanzione non si applicano le sanzioni relative alla mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego e alla mancata consegna al lavoratore della lettera di assunzione, così come non si applica il comulo con le violazioni in materia di tenuta del libro unico del lavoro.

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