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Quale alternativa ai Vouchers: il Contratto d’opera

Con la soppressione dei Vouchers e con l’introduzione di uno strumento complesso ( il c.d. Presto ) , si pone il problema di quali strumenti ” flessibili” utilizzare per le prestazioni di lavoro rese da collaboratori occasionali e non legati da un vincolo di subordinazione all’azienda. Una possibile alternativa è rappresentata dal Contratto d’opera Vediamo di cosa si tratta:

L’attività di lavoro autonomo di tipo occasionale è disciplinata dall’articolo 2222 del Codice civile configura un contratto d’opera con cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con questa forma contrattuale il prestatore d’opera svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcun coordinamento con quella del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.

L’opera occasionale ha in comune con gli ex Vouchers l’occasionalitò o saltuarietĂ  della prestazione però se ne differenzia in modo sostanziale visto che il contratto d’opera è caratterizzato da:
totale assenza di vincoli di orario;
totale libertĂ  del prestatore nella scelta delle modalitĂ  tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
raggiungimento di un risultato;
compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e non del tempo impiegato nell’attivitĂ  lavorativa;
assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
OccasionalitĂ  dell’incarico per il prestatore, il quale non deve quindi avere una propira autonoma organizzazione, visto che se vi fosse l’organizzazione dei mezzi e lo svolgimento abituale dell’attivitĂ  oggetto del contratto d’opera, il lavoratore dovrebbe dotarsi di partita Iva.

Regimi fiscali e previdenziali
Il contratto d’opera è instaurato senza particolari formalitĂ , il relativo compenso è soggetto a Irpef e il committente è tenuto a operare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20 per cento. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata scatta solo con il superamento di 5.000 euro annui ( e l’eventuale contribuzione sull’eccedenza è posta per 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del prestatore.

I proventi derivanti dall’attività occasionale di lavoro autonomo rientrano tra i redditi “diversi” e debbono essere dichiarati dal percettore mentre il committente è tenuto alla compilazione della certificazione unica e del modello 770.

In ultimo si segnala come l’eventuale registrazione del contratto d’opera c/o l’agenzia delle entrate possa far superare la presuzione ( in caso di accesso ispettivo ) da parte degli organi ispettivi che trattasi di lavoro subordinato non dichiarato e dunque a nero.

 

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