IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Secondo lâart. 2222 del Codice civile, lavoratore autonomo occasionale puoĚ essere definito, chi si obbliga a compiere unâopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
Lâesercizio della attivitaĚ, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dellâabitualitaĚ e della professionalitaĚ , con assenza di inserimento nel ciclo produttivo.
l lavoro autonomo occasionale di cui sopra ĂŠ caratterizzato da:
– mancanza di continuitĂ della prestazione;
– mancanza di coordinamento: lâattivitĂ non deve essere svolta allâinterno dellâazienda nĂŠ nellâambito del ciclo produttivo del committente.
Il lavoro autonomo occasionale, nel limite reddituale dellâanno, minore o uguale a 5.000 euro, è esente da contribuzione INPS/INAIL.
Se maggiore di 5.000 euro allâanno è soggetto alla contribuzione INPS âgestione separataâ, sulla quota di reddito maggiore di 5.000 euro, ferma restando lâesenzione contributiva INAIL. Il lavoro autonomo occasionale sia se superiore sia se inferiore a 5.000 euro anno è sempre soggetto a ritenuta fiscale dâacconto del 20%.
L’aspetto che lo accumuna agli abrogati vouchers, è che non è richiesta la comunicazione preventiva di assunzione agli Enti ( modello Unilav).