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Brevi – legittimo il distacco dell’apprendista

Il neo-nato l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha espresso parere favorevole alla possibilitĂ  di distaccare un apprendista presso altro datore di lavoro, a condizione che sussistano i requisiti di legittimitĂ  propri del distacco (specie in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante; interesse che deve essere, rilevante, concreto e persistente, che può riguardare qualsiasi interesse produttivo ma che non può mai coincidere con l’interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro).

In particlare l’ispettorato ha dato il benestare circa la possibilitĂ  di conciliare l’espletamento della prestazione da parte dell’apprendista in un luogo diverso dalla sede operativa del proprio datore di lavoro e, soprattutto, sotto la direzione di un soggetto terzo, con la necessitĂ  di garantire la formazione al lavoratore, che, come detto, rappresenta la condizione imprescindibile affinchĂŠ un rapporto di apprendistato possa essere considerato lecito.

E’ tuttavia richiesto che vi sia:
1) una espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore;
2) l’esistenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro : si specifica infatti che l’obbligo di formazione resta naturalmente a carico del datore di lavoro distaccante, che ne garantisce la qualitĂ  e la quantitĂ , ed il coordinamento con l’attivitĂ  formativa svolta dall’azienda ospitante.

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