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Congedo di paternità e congedo parentale: tutele più ampie per la conciliazione vita-lavoro

Riportiamo le novità previste dal decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno e segnaliamo che saranno previste sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano i diritti in favore della genitorialità.

Congedo obbligatorio di paternità

Viene ampliato il periodo per la fruizione del congedo di paternità  obbligatorio : confermata la durata di 10 giorni lavorativi ma diverrà fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.

[ Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre ]

 Congedo parentale

(  ricordiamo che Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali ;
spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi)

La disciplina innovata prevede l’aumento:

– da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo;

– da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;

– da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.

Come generale articolazione della fruizione sono dunque previsti:

– 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3);

– 3 mesi, trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Gravidanza a rischio lavoratrici autonome

Previsto il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Priorità di accesso allo smart working

I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

Obblighi del datore di lavoro

Il decreto approvato prevede l’irrogazione di pesanti sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria.  I datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, non possono ottenere la certificazione della parità di genere.

 [ Ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Per l’anno 2022, alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile. ]

Vecchia disciplina 

Congedo obbligatorio padri

10 giorni lavorativi fruibili nei 5  mesi successivi al parto

10 giorni lavorativi fruibili da 2 mesi antecedenti a 5 mesi dopo il parto

Congedo parentale

– Genitore solo :10 mesi

– 6 mesi di congedo parentale coperto con indennità al 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori

– limite congedo indennizzato: sino al compimento di 6 anni di età del bambino

– Genitore solo: 11 mesi

– 9 mesi di congedo parentale in totale tra i genitori con indennità nella misura del 30%

– limite congedo indennizzato: sino al compimento di 12 anni di età del bambino

Maternità a rischio autonome

Nessuna previsione

Diritto all’indennità in caso di astensione

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