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TFM – Trattamento di Fine Mandato

Il TFM non è disciplinato da nessuna norma specifica e ovviamente è lasciato alla decisione dei Soci, dove l’unico sano criterio di quantificazione è quello della congruità e di ragionevolezza. Può essere quantificato in misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti.

Infatti il legislatore fiscale non ha posto un tetto massimo di deducibilità dell’accantonamento periodico al fondo TFM e, tanto meno, ha disposto che deve essere parametrato a quello convenzionale stabilito per i lavoratori subordinati.

Codice Civile
L’articolo. 2117 cc intitolato Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza, recita:
I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.

TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi
In particolare l’articolo 105 comma 4 del tuir recita: Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).
Mentre ‘articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f) si occupa della tassazione (tassazione separata) delle suddette indennità.

Corte di Cassazione
la Corte di Cassazione con sentenza n 26431 del 19.10.2018, ha affermato che “Le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, un’indennità definita “trattamento di fine mandato”, quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. .. omissis ….

In base al combinato disposto degli articoli 105 e 17 del Tuir, sopra meglio descritti, il regime di deducibilità adottato per i costi in oggetto (lato Azienda) , è:
– quello di competenza se il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. Ed in tal caso sono deducibili per l’Azienda, le quote annuali maturate a favore dei singoli Am.ri e accantonate in apposito fondo, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria (ovvero pagamento);
– quello di cassa sancito dall’articolo 95 comma 5 del Tuir, sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti (ovvero avviene il pagamento)

Mentre la tassazione per gli Am.ri (lato percettori – persone fisiche) è:
Se il TFM viene statuito con atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, l’Am.re potrà aderire alla tassazione separata.
Diversamente la tassazione sarà ordinaria.

Ovviamente occorre confrontarsi (o meglio scontrarsi) con l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che è generalmente orientata a contestare alle Aziende, la deducibilità dell’accantonamento TFM dell’anno, quando questo supera il loro parametro di riferimento, rappresentato dal dettato normativo previsto dall’articolo 2120 c.c.. In particolare fa’ riferimento a quello previsto per l’accantonamento al fondo TFR dei lavoratori dipendenti, ovvero ….. pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

Quindi la quantificazione del TFM ipotizzata per la società potrà essere pari ad una percentuale da applicare alla retribuzione lorda annuale (che permetta comunque il rispetto del parametro sopra indicato e applicato all’Agenzia delle Entrate).

Sempre dal punto di vista fiscale è bene far presente che è interamente deducibile ai fini IRES (la cui aliquota è ad oggi al 24%) e NON è deducibile ai fini IRAP (la cui aliquota ad oggi è al 4,82% – Puglia).
In conclusione la vera perdita finanziaria della Società corrisponde al 4,82% dell’importo accantonato per TFM, al pari di quanto succede per il TFR.

Rif. normativi:
Risoluzione N. 124/E
Corte di Cassazione sentenza n 26431 del 19.10.2018
ADC 180 del 2011
Assonime Nota 2.2021

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