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Detassazione premi di rendimento e decontribuzione strumenti walfare aziendale – Approfondimento

A decorrere dal 1° gennaio 2016, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di specifici criteri, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, godono di un regime di tassazione agevolata.
L’agevolazione viene estesa, con lo stesso limite e la medesima aliquota agevolata, anche agli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.
In entrambi i casi, le erogazioni devono essere previste e regolate da contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. n. 81/2015.
In particolare, tali emolumenti, entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Il predetto limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
La nuova disciplina prevede inoltre un sostanzioso ampliamento della platea di beneficiari grazie all’innalzamento fino a 50.000 euro del limite dei redditi percepiti nell’anno precedente dal lavoratore.
I premi produttività corrisposti entro i limiti previsti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE);
Per usufruire dei benefici fiscali, i contratti aziendali dovranno essere depositati in via telematica presso la sede dell’Ispettorato del lavoro competente.

Decontribuzione degli strumenti di walfare aziendale

La perdita della decontribuzione dei premi di risultato rende più conveniente, per i datori di lavoro, lo sfruttamento delle opportunità collegate alle misure di welfare aziendale che in quanto decontribuiti, a differenza dei premi di produttività standard, comportano una effettiva riduzione del costo del lavoro.
La nuova legge di Stabilità dispone che i premi di produttività possono essere fruiti, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare.
Inoltre la normativa innovata include nella decontribuzione anche i servizi di utilità sociale ex art. 100 TUIR “erogati dal datore di lavoro” e le somme e i servizi “di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Va evidenziato, inoltre, il superamento del concetto riduttivo di “asili nido” a favore della più ampia definizione di educazione e istruzione “in età prescolare” che consente di agevolare anche le scuole materne prima escluse.
L’agevolazione viene altresì estesa alle somme e alle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro potrà avvenire mediante buoni, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un preciso valore nominale.
Si tratta certamente di uno strumento interessante, anche per le piccole imprese, in quanto l’importo corrisposto mediante i servizi sostitutivi agevolati previsti consente la esclusione dalla base imponibile sia ai fini fiscali che sotto il profilo contributivo.
A tal fine, è opportuno, nell’interesse sia del datore di lavoro che del lavoratore, che vi sia la piena tracciabilità dell’effettivo utilizzo dei buoni erogati per gli scopi previsti, in quanto trattandosi a tutti gli effetti di una agevolazione, l’onere probatorio rimane in capo a chi effettivamente ne ha tratto beneficio.

Criteri in attesa di decreto attuativo

La legge rinvia all’emanazione di un decreto ministeriale, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che dovrà stabilire:
– I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
– Le modalità attuative del regime fiscale agevolato, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro;
– Le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali, che regolano il riconoscimento degli emolumenti agevolabili.

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