La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha ripristinato per il 2016 la detassazione dei premi produttività ampliando altresì la platea di beneficiari e aumentando il limite dei redditi ammessi all’incentivo ( 50 mila euro lordi annui).
Il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato a tassazione agevolata del 10%, se legato al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività aziendali, è stato fissato a:
– 2.000 euro lordi
– 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre stabilito che:
– sono totalmente escluse dalla base imponibile le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate;
— i premi produttività corrisposti entro i limiti previsti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).
Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro saranno stabiliti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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