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Entra in vigore la NASPI, nuova IndennitĂ  di disoccupazione

Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 cd, JOBS ACT. Si tratta della NASPI, ASDI e DIS- COLL. Vediamo in questo speciale le caratteristiche dei nuovI ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro:

  • la Naspi, che sostituirà progressivamente ASPI e MiniASPI) e
  • l’Asdi (Assegno di disoccupazione sperimentale) che viene concesso solo a fronte diparticolari impegni assunti dal lavoratore (formazione o lavori socialmente utili) sulla base di un progetto personalizzato formulato dai Centri per l’impiego.

 

NASPI sta per Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego. Gli artt. da 1 a 14 del D.Lgs n. 22 – 2015 prevedono la sostituzione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per la NASpI si applica il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l’ASpI e la mini- ASpI; riguarda, quindi,

  • i lavoratori dipendenti privati – con esclusione degli operai agricoli
  • i dipendenti pubblici a tempo determinato;

 

Rimangono dunque esclusi dall’indennità:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
  • gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

 

Entrambe le categorie saranno infatti tutelate dalla vigente regolamentazione.
Potranno beneficiare della Naspi anche i soggetti che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012 ( tentativo obbligatorio conciliazione ).
I nuovi requisiti per usufruirne sono i seguenti:

  • tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione oppure
  • trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi (precedenti il periodo di disoccupazione). Rispetto all’Aspi vi è un ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile agli ultimi quattro anni e dell’elevamento del limite a 1.300 euro mensili (nel 2014 era pari a euro 1.165,58 mensili).

 

L’indennità NASPI viene ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione.
L’indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.

La durata dell’indennità mensile NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (con esclusione dei periodi contributivi che abbiano già dato luogo a corresponsione di trattamenti di disoccupazione).

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, si pone un limite massimo di durata pari a 78 settimane.Il suddetto limite di 78 settimane è superiore a quello generale, previsto, a regime, per l’ASpI, e coincide con quest’ultimo solo per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni.

Le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di decorrenza del trattamento della NASPI sono identiche a quelle per le indennità ASpI e mini-ASpI; il termine di presentazione della domanda è di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infine, l’articolo 8 pone a regime la possibilità, in via sperimentale, per il periodo 2013-2015, di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell’indennità (o dei ratei residui spettanti), ai fini dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa (anche già esistente).

La data di entrata in vigore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, è fissata al 1° Maggio 2015.

Importo

Per quanto riguarda l’importo mensile dell’indennità, esso viene calcolato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.
Il calcolo delle retribuzioni si basa sia sugli elementi continuativi che su quelli non continuativi, oltre che in base alle mensilità aggiuntive.

Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, per il 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa.
Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In tutti i casi, l’importo massimo mensile per la Naspi non potrà superare i 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.

Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della naspi verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Infine si sottolinea che alla Naspi non verrà applicata la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.

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