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Esonero contributivo per le aziende che rinunciano alla Cassa integrazione

Premettiamo che per l’applicabilitĂ  dello sgravio, si devono attendere le necessari circolari INPS esplicative ed attuative. Nel frattempo diamo le prime indicazioni.

Con l’entrata in vigore del D.L. maggio 2021 n.73, ossia il Decreto Sostegni bis, il Legislatore ha individuato nuove urgenti misure connessi all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, la salute e i servizi territoriali.

Tra le varie misure varate dal Legislatore, all’art. 43 del presente decreto è stato previsto l’esonero contributivo in alternativa ai trattamenti di cassa integrazione salariale, allo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorre ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

Nello specifico, limitatamente ai datori di lavoro privati appartenenti al settore Turismo, Stabilimenti Termali e Commercio è previsto a partire dall’entrata in vigore del presente decreto (25.05.2021.) il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Per le aziende che decidono di accedere a tale agevolazione si applicano i divieti di cui agli art.8 c. 9-11 D.L. 41/2020 (ossia divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo) : la violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e inoltre comporta l’impossibilità di presentare domanda di cassa integrazione sino al 31 dicembre 2021.

L’esonero in questione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; chiaramente la cumulabilità con altre agevolazioni può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta.

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