Premettiamo che per l’applicabilitĂ dello sgravio, si devono attendere le necessari circolari INPS esplicative ed attuative. Nel frattempo diamo le prime indicazioni.
Con lâentrata in vigore del D.L. maggio 2021 n.73, ossia il Decreto Sostegni bis, il Legislatore ha individuato nuove urgenti misure connessi allâemergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, la salute e i servizi territoriali.
Tra le varie misure varate dal Legislatore, allâart. 43 del presente decreto è stato previsto lâesonero contributivo in alternativa ai trattamenti di cassa integrazione salariale, allo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorre ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.
Nello specifico, limitatamente ai datori di lavoro privati appartenenti al settore Turismo, Stabilimenti Termali e Commercio è previsto a partire dallâentrata in vigore del presente decreto (25.05.2021.) il riconoscimento dellâesonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione giĂ fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 con esclusione dei premi e contributi dovuti allâINAIL.
Per le aziende che decidono di accedere a tale agevolazione si applicano i divieti di cui agli art.8 c. 9-11 D.L. 41/2020 (ossia divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo) : la violazione di tale divieto comporta la revoca dellâesonero contributivo con efficacia retroattiva e inoltre comporta lâimpossibilitĂ di presentare domanda di cassa integrazione sino al 31 dicembre 2021.
Lâesonero in questione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; chiaramente la cumulabilitĂ con altre agevolazioni può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta.