Il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, il cosiddetto “Codice dei contratti”, ha riordinato la normativa concernente i contratti di lavoro, anche quella disciplinante l’apprendistato.
Il D.Lgs. n. 81/2015, all’art. 44, comma 5, prevede una rilevante deroga al principio generale della natura a tempo indeterminato dell’apprendistato. Si dice, infatti, che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
La norma attribuisce ai contratti collettivi la possibilità di prevedere il ricorso al contratto a termine in apprendistato per i datori di lavoro che operano su cicli stagionali. Tale nozione si rivolge a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, non solo per i settori in cui le attività produttive sono concentrate solo su determinati periodi dell’anno (chiusura totale in alcuni periodi) , ma anche quelli in cui le attività produttive si intensificano in determinati periodi dell’anno.
In altri termini, la categoria dei «datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali», che il Legislatore abilita alla stipula di contratti di apprendistato stagionale, può comprendere anche le aziende ad apertura annuale caratterizzate da intensificazioni stagionali dell’attività.
Lo prevede espressamente l’accordo per il settore Turismo sottoscritto dalle parti sociali il 17 aprile 2012.
Il presupposto per ricorrere a tale contratto, è quello legato alla oggettiva dimostrabilità ( dati di bilancio alla mano ) dell’intensificazione dei volumi di lavoro in alcuni momenti dell’anno; pena la decadenza del termine di fine apposto all’apprendistato.
E’ stabilito che la formazione, e dunque il contratto, debba concludersi entro 48 mesi dall’inizio del primo ciclo stagionale che gli apprendisti già avviati in un precedente ciclo maturino il diritto di precedenza nei successivi cicli.
Sarà in ogni caso obbligatorio erogare durante il ciclo stagionale la formazione obbligatoria, riproporzionandone la durata complessivamente prevista a quella del ciclo stagionale.
Per una questione di mera opportunità si suggerisce che un ciclo stagionale non debba poter durar meno di 3/4 mesi.