Gli accertamenti diagnostici di breve durata non sono assimilabili alle assenze per malattia, a meno che non si tratti di controlli:
â urgenti e non effettuabili al di fuori dellâorario lavorativo;
â talmente invasivi da richiedere una convalescenza.
Aggiungo che qualora il dipendente deve assentarsi per effettuare cicli di cura ricorrenti, cioè terapie ambulatoriali alle quali si deve sottoporre periodicamente, a causa di particolari patologie, il trattamento può essere assimilato alla malattia.
In tali casi il medico può certificare separatamente ogni ciclo di cura, oppure rilasciare una documentazione unica, che attesti la necessitĂ di prestazioni ricorrenti: in questâipotesi, il trattamento successivo viene qualificato come ricaduta del precedente, proprio come la ricaduta della malattia.
Il certificato medico, in questi casi, deve essere inviato allâinizio della terapia, con lâindicazione delle date in cui avverranno le prestazioni; una volta effettuate le cure, la struttura sanitaria deve rilasciare una dichiarazione che ne comprovi lâesecuzione, pena la perdita del diritto allâindennitĂ .
Se le visite mediche, le analisi o i trattamenti non rientrano in alcuno dei casi esposti, lâassenza dovrĂ essere considerata come ferie o permesso ; potrĂ invece essere comunque tratta come assenza retribuita se lo prevede il contratto collettivo applicato nelle singole aziende.
In ultimo, segnalo che è invece equiparato alla malattia il ricovero in day hospital.
Questo nel settore privato. Disciplina diversa è prevista per il settore pubblico nel quale le visite diagnostiche sono equiparate alla malattia.