Parliamo :
1) dello sgravio prevista per i giovani under 36 (contenuta nei commi da 10 a 15 della legge 178/2020), per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere lâoccupazione giovanile stabile, è previsto lâesonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei (48 per le aziende del meridione) mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di etĂ e che non abbiano mai avuto nella loro vita un contratto a tempo determinato.
2) dello sgravio previsgto per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 lâesonero contributivo introdotto dalla legge Fornero (articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 92/2020) è riconosciuto nella misura del 100% nel limite di 6.000 euro annui.
Dobbiamo però rilevare purtroppo che dopo quasi sei mesi, sono ancora bloccati provvedimenti urgenti per la ripresa del mercato del lavoro e a tuttâoggi non sono arrivate le necessarie autorizzazioni comunitarie.
Ad oggi, quindi, i benefici non sono – nei fatti – ancora fruibili.
Aggioreneremo sugli sviluppi.