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Nullità del licenziamento comunicato verbalmente

Come noto, il licenziamento è un provvedimento per il quale è richiesta la forma scritta ab sustantiam; Il licenziamento orale è nullo.

Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, la prova ricade sul lavoratore che altrimenti potrebbe essere essere considerato dimissionario.

Infatti, con una receente sentenza 1240/2022 del 25 marzo, il Tribunale di Foggia ha confermato un principio in materia di ripartizione dell’onere della prova in caso di licenziamento orale, ponendo in capo al lavoratore la provadel licenziamento orale impugnato.

Secondo il giudice, anche in mancanza della formalizzazione delle dimissioni, il rapporto è cessato per volontà del lavoratore che non ha più fatto ritorno sul luogo di lavoro. Il Tribunale ha ribadito che il lavoratore che impugni il licenziamento, perché intimato senza l’osservanza della forma scritta, ha l’onere di dimostrare in che modo lo scioglimento del vincolo sia riconducibile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Pertanto, la domanda del lavoratore va respinta qualora il datore di lavoro eccepisca a sua volta che il rapporto si è risolto per le dimissioni del dipendente e alla conclusione dell’istruttoria perduri l’incertezza probatoria.

Con tale pronuncia il Tribunale si è allineato all’orientamento meno garantista della Corte di Cassazione, in forza del quale, qualora sussista un’incertezza probatoria in merito alla circostanza alla base della cessazione del rapporto, trova applicazione l’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ai fini dell’assolvimento di tale onere non è sufficiente provare la mera cessazione del rapporto di lavoro.

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