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Trasferte di lavoro e rimborsi spesa: Esenzione fiscale, contributiva , Lul ed ispezioni

Dato il grande interesse per l’argomento, alleghiamo alla presente un documento con cui abbiamo fatto un focus sulla disciplina delle trasferte.

Per brevità, riportiamo di seguito una sintesi del trattamento fiscale e contributivo.

Il trattamento di trasferta può essere erogato con tre sistemi, l’uno alternativo all’altro,che si schematizzano nel modo seguente:
1. Indennità di trasferta forfetaria: per i casi in cui non venga fornito vitto ed alloggio

Il trattamento di trasferta consiste in un importo giornaliero determinato forfettariamente – nei limiti indicati dai contratti collettivi di categoria – per ogni giorno dipermanenza fuori della sede ordinaria di lavoro.

Tali indennità sono escluse dall’imponibile fiscale e contributivo fino all’importo di:
€ 46,48 al giorno, per le trasferte in Italia;
€ 77,47 al giorno per le trasferte all’estero.

Tali quote di indennità esenti non subiscono alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta, per cui rimangono immutate (€46,48 o 77,47 al giorno) anche nell’ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o che non comporti alcun pernottamento fuori sede.

2. Rimborso misto: nel caso in cui venga fornito vitto e/o alloggio

È possibile che in aggiunta al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio sulla base diidonea documentazione (a piè di lista), venga corrisposta anche un’indennità di trasferta. In tal caso (come nell’ipotesi di vitto o alloggio forniti gratuitamente), le quote di franchigia di esenzione di € 46,48 e 77,47 al giorno vengono ridotte come segue:

Rimborso o fornitura alloggio: riduzione di 1/3:
quote esenti residue: € 30,98 in Italia; € 51,64 all’estero;

Rimborso o fornitura di vitto: riduzione di 1/3:
quote esenti residue: € 30,98 in Italia; € 51,64 all’estero;

Rimborso o fornitura di vitto e alloggio: riduzione di 2/3:
quote esenti residue: € 15,49 in Italia; € 25,82 all’estero.

3. Rimborso analitico delle ulteriori spese

Il comma 5 dell’art. 51 TUIR stabilisce che“in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare ilreddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto”.

Quindi, le spese di vitto, di alloggio, di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica), di trasporto, sono tutte rimborsate dal datore di lavoro “a piè di lista” e non concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente, qualunque sia l’ammontare delrimborso spese.

Nel caso in cui tutte le spese di vitto e alloggio siano integralmente rimborsate a piè di lista, in base ad idonea documentazione, è anche possibile rimborsare ulteriori spese non documentabili, (mance, telefono, parcheggio, ecc.), con i seguenti limiti:
€ 15,49 al giorno in Italia
€ 25,82 al giorno all’estero.

Per queste ultime non è necessario che sia allegata documentazione di spesa purché siano attestate analiticamente dal lavoratore.

La scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta. Non è consentito, pertanto, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.

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