Entrano in vgore nel 2017 i nuovi obblighi in tema di assunzione disabili, a seguito delle modifiche apportate dal Jobs act.
Sino al 31.12.2016Â i datori di lavoro privati che occupavano da 15 a 35 dipendenti erano tenuti allâinserimento di un lavoratore disabile solo quando fosse stata realizzata una nuova assunzione.
Cosa cambia:
A partire da ieri questa previsione è stata abrogata anticipando lâobbligo di assunzione del lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili. Ora non câè piĂš alcuna condizione sospensiva correlata ad una nuova assunzione, una volta raggiunta la soglia limite. Condizione dunque che fa scattare lâobbligo di assuzione del disabile è il solo raggiungiento della soglia dei 15 dipendenti.
In termini numerici lâobbligo è cosĂŹ articolato:
⢠il 7% dei lavoratori occupati, se occupano piĂš di 50 dipendenti (oltre allâ1% riservato a vedove, orfani o profughi);
⢠due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
⢠un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Sempre dal 1° gennaio 2017 è stato previsto che le medesime disposizioni si applichino anche nei confronti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni non lucrative.
Uniche eccezion quelle collegate alla tipologia dellâattivitĂ esercitata,nel caso in cui questa sia ritenuta particolarmente pericolosa e dunque non adatta allâinserimento di soggetti disabili.
Le conseguenze
Dal punto di vista operativo i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 a partire dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso modo, i datori di lavoro che dâora in poi supereranno la soglia dei 14 dipendenti dovranno seguire la stessa regola.
Le sanzioni
Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge lâobbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili allâazienda, la quota dellâobbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento (al Fondo regionale per lâoccupazione dei disabili) di una somma pari ad ⏠153.20, al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
In compenso
In caso di violazione dellâobbligo, si applica la procedura di diffida prevista dal Dlgs 124/2004, con cui lâispettore assegna un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.