Dal 1° gennaio 2017, vengono abrogate le disposizioni normative relative alla mobilità con evidenti conseguenze dal punto di vista giuridico ed operativo in caso di licenziamento collettivo.
Novità circa la procedura:
Fermo restando l’obbligo posto in capo all’azienda che licenzia di rispettare i criteri di scelta del personale in esubero, non è più dovuto l’invio della comunicazione di avvio della procedura all’amministrazione regionale o provinciale competenti. Tale adempimento era infatti connesso all’iscrizione nelle liste di mobilità – ora abolite – dei lavoratori licenziati.
La comunicazione deve continuare invece ad essere inviata alle associazioni di categoria interessate alla procedura per valutare il corretto adempimento dei criteri di selezione del personale da licenziare.
Cosa cambia dal punto di vista economico:
Sino allo scorso anno: I datori di lavoro soggetti alla Cigs, quando il licenziamento faceva seguito ad una procedura di cassa integrazione straordinaria, erano tenuti a versare all’inps, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità per ciascun lavoratore licenziato (nove volte quando il licenziamento non seguisse una procedura Cigs); il contributo era ridotto a tre volte quando la dichiarazione di eccedenza del personale avesse formato oggetto di accordo sindacale.
Ora: Tale versamento non è più dovuto ed è sostituito dal c.d. ticket di licenziamento, volto al finanziamento della NASpI.
Il datore di lavoro deve versare, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari ad € 490,91 per ciascun periodo di dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni ( e dunque con un importo massimo di € 1.472,43). Nei casi in cui il licenziamento collettivo non formi oggetto di accordo sindacale, il contributo di licenziamento viene triplicato.
Agevolazioni Contributive:
Stante l’abrogazione dell’art. 8, della legge n. 223/1991, vengono meno le agevolazioni per le assunzioni a termine e a tempo indeterminato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Ove l’assunzione sia stata effettuata nel 2016, ai sensi dell’art. 8, comma 2, primo periodo della legge n. 223/1991, con un contratto a termine scadente nel 2017, giunti alla scadenza non sarà possibile effettuare la trasformazione del contratto a tempo indeterminato godendo delle agevolazioni ulteriori previste dall’art. 8, comma 2, ultimo periodo, della stessa legge.
Alla stessa maniera, in ragione dell’abrogazione dell’art. 8, comma 4, e dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, sono state soppresse le agevolazioni in materia di apprendistato professionalizzante – ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori – di cui all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.