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Permessi L. 104 e congedi straordinari anche agli uniti civilmente

L’art. 33, co. 3, L. 104/1992 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuitiin favore di dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il 2o grado in situazione di disabilità grave.

La sentenza della Corte Cost. n. 213/2016 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso; è stato specificato che i permessi possono essere fruiti anche:
– dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
– dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.

Il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile può essere concesso al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il 2ogrado; è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado solo in specifici casi.

Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di situazioni giuridiche comparabili (uniti civilmente e coniugi), va riconosciuto il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

Resta fermo il rispetto del grado di affinità previsto. Il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il convivente di fatto e i parenti del partner, non essendo la convivenza di fatto un istituto giuridico; pertanto, a differenza di coniugi e uniti civilmente, il convivente di fatto può usufruire dei permessi solo nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere assistenza a un parente del convivente.

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