099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

Esonero contributivo per le aziende che non hanno utilizzato la Cassa integrazione nel primo semestre 2021

L’INPS, con messaggio n. 197 del 14.01.2022, ha fornito le indicazioni per fruire dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per i datori di lavoro privati che non abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale nel periodo tra gennaio 2021 e marzo 2021 (CIGO), ovvero nel periodo tra gennaio 2021 e giugno 2021 (FIS e CIGD).

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori, nel limite delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS,tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate esgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza perl’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”.L’esonero potrà essere fruito, con codice L906, nel periodo di competenza “Gennaio-Marzo 2022”, sempre fino a concorrenza della contribuzione datoriale.

Ove l’azienda abbia giĂ  usufruito del precedente esonero di cui all’art. 12 del D.L. n. 137 del 28.10.2020, si potrĂ  comunque godere di questo sgravio previa rinuncia al residuo esonero DL 137 non ancora utilizzato.

Leggi il documento dell’INPS

Torna su