Lo stato di emergenza nazionale terminerĂ il 31 marzo 2022. Non essendo state deliberate proroghe, dal 1° aprile cesserĂ lâobbligo di green pass per tutte le attivitaĚ allâaperto di bar, ristoranti, spettacoli e sport.
Il green passcontinuerĂ , invece, ad essere indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro e ciò, probabilmente, fino al 15 giugno 2022, data in cui scadrĂ lâobbligo vaccinale per chi abbia compiuto i 50 anni dâetĂ .
In attesa di decisioni del Governo,in materia di green pass convivranno regole diverse a seconda che i lavoratori abbiano compiuto o meno 50 anni. Qualora tutto rimanesse invariato, agli under 50 basterĂ esibire il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro, mentre agli over 50 continuerĂ ad essere richiesto il super green pass.
Nel periodo in cui non era ancora obbligatorio per legge, il mancato possesso del green pass poteva giustificare la sospensione del dipendente dal lavoro e dalla retribuzione solo in presenza di un provvedimento amministrativo che avesse disposto lâobbligo di tampone sul lavoro oa fronte di una specifica prescrizione del medico aziendale; in assenza di tali atti, il lavoratore non poteva essere lasciato a casa senza stipendio dal datore di lavoro, fino a quando, dal 15 ottobre del 2021, eĚ diventato obbligatorio per legge possedere ed esibire il green pass anche sui luoghi di lavoro. Da tale data, è stata esclusa ogni conseguenza di natura risarcitoria, e dunque l’eventuale assenza del lavoratore deve essere considerata come ASSENZA NON RETRIBUITA.