099.4591127 - 099.4646065
·
info@studioruccoassociato.it
·
Lun - Ven 09:30-13:30 | 15:00-19:00
Contattaci

PROROGA DIVIETO LICENZIAMENTO: QUANDO OPERA

Il  decreto Agosto ha prorogato il divieto di licenziamento a condizioni diverse a seconda del fatto che l’azienda abbia fruito della cassa integrazione ( o delle agevolazioni contributive per chi rinuncia alla cassa ) o meno.

La proroga del divieto riguarda:
  le procedure di licenziamento collettivo;
  i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Tutte le altre tipologie di licenziamento (come ad esempio quelli per giusta causa) rimangono escluse dal divieto ( anche indipendentemente dalle condizioni di cui appresso ).

Vediamo nel dettaglio:
A) L’azienda che chieda gli ammortizzatori sociali per far fronte alla situazione di crisi (18 settimane divise in due blocchi da nove settimane ciascuno) potrà procedere a licenziamenti collettivi o
individuali per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver integralmente fruito delle 18 settimane di cassa (utilizzabili fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020) .

B) Se invece l’impresa non intende utilizzare il nuovo periodo di Cigo Covid e ha già usufruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei precedenti trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali

per un periodo pari al doppio delle ore di cassa integrazione usate nei mesi di maggio e giugno 2020, fino a un massimo di quattro mesi. In questocaso, è possibile procedere ai licenziamenti al termine del periodo di esonero contributivo.

C) Per le aziende che non hanno fruito della cassa e delle esenzioni contributive, dovrebbero essere escluse dal divieto di licenziamento.

Quando di certo non opera il divieto
La sospensione dei recessi non opera:

in caso di cambio appalto, se il nuovo appaltatore assume il personale già in forza presso il precedente datore in forza di una norma di Legge e/o di CCNL.
I licenziamenti (collettivi o per giustificato motivo oggettivo) sono possibili in caso di fallimento senza continuazione, anche parziale, dell’attività, ovvero in caso di cessazione completa dell’attività
dell’azienda (e non delle singole unità produttive), salvo che non si configuri un trasferimento di azienda o di un suo ramo ex articolo 2112 del Codice civile.
le risoluzioni conseguenti a un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano uscite incentivate, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a
questo accordo (in questo caso, è riconosciuta al lavoratore la Naspi).
L’accordo collettivo aziendale può interessare un settore o un reparto che sia stato oggetto di riorganizzazione.

Torna su