Il  decreto Agosto ha prorogato il divieto di licenziamento a condizioni diverse a seconda del fatto che l’azienda abbia fruito della cassa integrazione ( o delle agevolazioni contributive per chi rinuncia alla cassa ) o meno.
La proroga del divieto riguarda:
–Â le procedure di licenziamento collettivo;
–Â i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Tutte le altre tipologie di licenziamento (come ad esempio quelli per giusta causa) rimangono escluse dal divieto ( anche indipendentemente dalle condizioni di cui appresso ).
Vediamo nel dettaglio:
A) L’azienda che chieda gli ammortizzatori sociali per far fronte alla situazione di crisi (18 settimane divise in due blocchi da nove settimane ciascuno) potrà procedere a licenziamenti collettivi o
individuali per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver integralmente fruito delle 18 settimane di cassa (utilizzabili fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020) .
B) Se invece l’impresa non intende utilizzare il nuovo periodo di Cigo Covid e ha già usufruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei precedenti trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali
per un periodo pari al doppio delle ore di cassa integrazione usate nei mesi di maggio e giugno 2020, fino a un massimo di quattro mesi. In questocaso, è possibile procedere ai licenziamenti al termine del periodo di esonero contributivo.
C) Per le aziende che non hanno fruito della cassa e delle esenzioni contributive, dovrebbero essere escluse dal divieto di licenziamento.
Quando di certo non opera il divieto
La sospensione dei recessi non opera:
– in caso di cambio appalto, se il nuovo appaltatore assume il personale giĂ in forza presso il precedente datore in forza di una norma di Legge e/o di CCNL.
– I licenziamenti (collettivi o per giustificato motivo oggettivo) sono possibili in caso di fallimento senza continuazione, anche parziale, dell’attivitĂ , ovvero in caso di cessazione completa dell’attivitĂ
dell’azienda (e non delle singole unità produttive), salvo che non si configuri un trasferimento di azienda o di un suo ramo ex articolo 2112 del Codice civile.
– le risoluzioni conseguenti a un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piĂą rappresentative a livello nazionale, che prevedano uscite incentivate, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a
questo accordo (in questo caso, è riconosciuta al lavoratore la Naspi).
L’accordo collettivo aziendale può interessare un settore o un reparto che sia stato oggetto di riorganizzazione.