Riportiamo un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale di uno strumento, il Wefare Aziendale, che io trovo davvero interessante ed utile ( oltre che obbligatorio secondo alcuni CCNL ) per l’erogazione di elementi aggiuntivi di retribuzione sotto forma di strumenti non monetari.
In dettaglio, nella risposta 9 settembre 2020, n. 338, l’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in ordine alla concorrenza nella determinazione del reddito imponibile delle somme corrisposte a titolo di welfare aziendale.
In particolare, l’istante, societĂ appartenente ad un gruppo di imprese, intende ampliare i servizi offerti includendo anche i servizi di welfare aziendale, come individuati dai commi 2 e 3, art. 51, TUIR, da offrire ai lavoratori subordinati delle societĂ dell’intero gruppo, per il tramite di una piattaforma informatica alla quale, accedendo i singoli lavoratori, sarĂ possibile selezionare, nei limiti di plafond disponibile, i servizi di welfare maggiormente corrispondenti alle individuali necessitĂ personali o familiari.
Invero, la societĂ , in qualitĂ di mandatario della capogruppo e delle altre societĂ del gruppo, erogherĂ , tramite una piattaforma digitale, le opere ed i servizi aventi finalitĂ di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, a favore dei lavoratori dipendenti delle societĂ mandanti, emettendovoucher welfare aventi le caratteristiche di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.
Come indicato nella risposta dell’Amministrazione Finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 51, comma 2, TUIR, elenca le somme ed i valori erogati, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che sono in tutto o in parte esclusi dal reddito imponibile, ove vengano rispettate le seguenti condizioni:
- le opere ed i servizi offerti siano messi a disposizione della generalitĂ dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- le opere ed i servizi riguardino erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- le opere ed i servizi devono perseguire le specifiche finalitĂ di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.
In tale ambito, le opere ed i servizi contemplati dalla norma devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro ovvero da strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico intercorrente tra l’azienda ed il terzo erogatore del servizio.
Ciò assunto, fermo restando il rispetto dei sopradetti requisiti, l’erogazione di opere e servizi aventi le finalitĂ di cui all’art. 100, TUIR, non concorrerĂ alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Per quanto concerne le modalitĂ di erogazione, il medesimo articolo 51, comma 3-bis, ammette la possibilitĂ di erogazione dei beni e servizi citati anche mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, che non configura denaro, come precisato dalla circolare n. 26/E del 2016. Pertanto, atteso che il voucher offerto ha il solo scopo di identificare il soggetto avente diritto alla prestazione, rappresentando un mero titolo non integrabile per il diritto ad un solo bene, opera, prestazione o servizio per l’intero valore nominale, il prestatore di lavoro subordinato potrĂ beneficiare del regime di non concorrenza al reddito da lavoro dipendente, così come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR.